Pagina:Prato - Il protezionismo operaio - 1910.pdf/22


- 22 -


Quanto agli effetti dell’ostracismo degli asiatici, essi si confon- dono con quelli generali, risultanti allo sviluppo del paese dalla poli- tica di frenetico intervenzionismo, sui quali dovremo in seguito piu largamente soffermarci.

III


Agli Stati Uniti Vimmigrazione cinese non suscitO obbiezioni in sulle prime. Essa aumento lentamente fino al 1854, quando, in un solo anno, 13.140 gialli sbarcarono in California; con proporzione cre- scente in seguito, anche per la favorevole accoglienza di cui era fatta segno per parte del ministero federale dell’agricoltura, il quale, considerando che essa compieva sostanzialmente la stessa funzione di una macchina risparmiante la mano d’opera, incoraggiava 1 colti- vatori a valersene per i pit gravosi lavori (1). A tale tendenza uffi- ciale si ispiravan i trattati conclusi dal 1844 al 1868 col Celeste Im- pero, in forza dei quali piena liberta di trasferimento dall’uno all’al- tro dei rispettivi territori era riconosciuta ai cittadini dei due Stati.

Sintomi minacciosi di un’ostilita per brevi anni dissimulata non dovevan pero tardare a manifestarsi sulle rive del Pacifico, dove andava concentrandosi la massima parte del mongolico afflusso. Fin dal 1852 l’Assemblea legislativa di California aveva stabilita una tassa mensile di 4 dollari per ciascuno straniero occupato nelle mi- niere d’oro; e, nel 1855, la stessa legislatura aveva approvato un atto con cui si assoggettavano i vettori marittimi ad una tassa di 50 dollari per ogni persona sbarcata, non possedente le qualita richieste per divenire cittadino americano. Un’altra tassa mensile di doll. 2,50 era stata imposta, con l’atto 26 aprile 1862, su ogni indi- viduo di razza mongolica residente nello Stato. Ma piu volte la Suprema Corte locale aveva dichiarate incostituzionali queste condi- zioni poste al libero soggiorno degli stranieri (2). Onde proteste e reclami sempre piu frequenti giungevano al potere federale, specie dopo che, col cosi detto Burlingame treaty del 1868, stipulante i] divieto dell’immigrazione involontaria, esso accennava a prendere le prime misure di controllo sulla mano d’opera, importata in gran

parte da ingordi speculatori (3).



  1. (1) Cfr. House Exec. Doc., 3° sess., 41° Cong., vol. XIII, pagg. 572-76.
  2. (2) Gfr. G. E. Mc-Newt, The labor movement. The problem of o day, p. 429 e seg.
  3. 3) Cfr. P. Hatt, Immigration, pag. 329, Allo stesso scopo erano rivolti gli atti del 19 febbraio 1862 e del 9 febbraio 1869 che proibivano la costruzione e l’equi-