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Crediamo di aver inoltre stabilito che la linea di condotta seguita in proposito dalle organizzazioni operaie contraddice a parecchi dei postulati scientifici in base a cui si sostiene il beneficio sociale dell'azione unionistica, e segnatamente all’influenza favorevole che le si vuole attribuire sulla unificazione del mercato del lavoro, sulla determinazione di una selezione qualitativa della mano d’opera e sul conseguimento di un più razionale ed utile impiego dei vari fattori produttivi, mercé il grado più elevato di equilibrio ottenuto col perfezionamento delle schede dell’offerta.
Non a caso pertanto gli apologisti della organizzazione operaia, mentre si diffondono nella analisi minuta di ordini del giorno e di regolamenti interni, si astengono tutti sistematicamente di far parola di questo lato, pur cosi importante ed universale, di tale politica. Essi ben sanno che, con l’applicazione rigorosa dei criteri di giudizio offerti da una scienza imparziale l'atteggiamento ostile assunto dai proletariati dei paesi più ricchi o men popolati contro il lavoro straniero non può che incontrare una assoluta condanna. Onde preferiscono tacerne; con ciò recando tuttavia una nuova conferma alla opinione di chi li accusa di poca sincerità nell’ostentato ossequio alle leggi ed alle ragioni del progresso economico generale (1)
Se non che alcuni sostenitori del movimento unionistico, forse consapevoli della difficoltà di reggersi sopra il terreno di discussione scelto dagli studiosi più autorevoli del gigantesco fenomeno, hanno, di recente, escogitata e costruita una nuova teoria, che, in ultima analisi, rende indipendente il carattere benefico delle unioni nei riguardi della società dalla utilità materiale degli atti in cui s’esplica il loro programma.
Riconosciute sostanzialmente buone le finalità ultime che il movimento si propone, ammesso come fondamentale interesse pubblico il miglioramento delle sorti delle classi lavoratrici. propugnato dalle unioni, questi benemeriti organismi non devon venir chiamati responsabili dei danni inconsciamente o volontariamente recati, nella loro azione, a terzi, né più né meno che se si trattasse di società di temperanza o di altri istituti filantropici, le cui iniziative soglion legalmente incoraggiarsi o considerarsi in ogni caso col più benevolo e indulgente favore (2).
A legislatori ed a magistrati, compresi di tali verità, incombe-
- ↑ (1) .Cfr., al riguardo, i brillanti opuscoli di T. S. GREE: A criticism of the theory of Trades’ Unions, Glascow, 1891: Evils of Collective bargainings in Trades’ Unions. Glascow, 1898; e Business men and modern economics. Glascow, 1903.
- ↑ (2) Cfr. S. e B. WEBB, La democrazia industriale (trad. it.), pag. 25 e segg.