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Dalla descritta gara di rigori proibitivi si era, gia da tempo, ritratto il solo Queensland, che, per l’accanita opposizione dei par- titi conservatori, padroni del potere, aveva costantemente rifiutato di privarsi della collaborazione preziosa dei lavoratori polinesiani, associandosi alla persecuzione contro la mano d’opera di colore. Ma il costituirsi del Commonwealth, nel 1901, infrange questa tenace resistenza isolata, limitando agli stati federati il diritto di legiferare sovranamente in tema di immigrazione (Constitution act., sec. 51, ss. XXVII); e mentre uno dei primi atti del parlamento comune, VAlien immigration restriction act 1904 (ritoccato ancora dall’Im- migration restriction amendment act 1905) riconferma, coordina e generalizza le pitt severe disposizioni dei governi locali a danno dei cinesi, il Pacific island labourers act dello stesso anno vieta a chiun- que di introdurre, in qualunque parte dell’Australia, un lavoratore della Polinesia, dopo il termine massimo del 34 marzo 1904; ordina che, col 34 dicembre 1906, tutti gli stranieri di tal razza debbano aver lasciato il continente, e sottopone a licenze speciali |’introdu- zione di simile mano d’opera, anche prima della data della proi- bizione (1).

Dei eriteri restrittivi con cui simili disposizioni vengono appli- cate pud porgerci un’idea l’interpretazione data dalla consuetudine e sancita dalla giurisprudenza rispetto a qualcuno dei loro articoli piu severi.

Ammesso anzitutto come principio che, se é vietato ai singoli stati contravvenire alla legge con concessioni di una maggior lar- ghezza, é loro pienamente consentito di aggravarla espellendo, depor- tando o proibendo l’ingresso a loro arbitrio a qualsiasi straniero (sentenza dell’Alta Corte, nella causa Robtelms c. Brennan), lo stesso magistrato spiegava la sezione 3* dell’Immigration restr. amend. act nel senso che la scelta della lingua in cui deve scriversi la domanda é commessa all’arbitrio non del postulante ma del funzionario, il quale viene cosi praticamente investito del diritto di respingere, a sua discrezione, tutti gli immigranti (causa Chia Gee

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  1. (1) Cfr. Boll. emigr., 1902, n. 12, 2. — Prato.
  2. tembre 1909, pag. 190 e segg. Un elenco completo delle leggi anti-cinesi degli Stati australiani si trova in Boll. emigy., 1907, n. 15, pag. 130 e segg. Il testo di parecchie di tali leggi fu riprodotto nello stesso Bollettino e nei volumi di Statistica dell’emi- grazione italiana pubblicati dal Ministero di Agricoltura Industria e Commercio, Direzione Generale della Statistica. Anche il Drace fa uno spoglio accurato della legislazione anti-cinese anteriore al 1895. Cfr. Le migrazioni del lavoro, p. 957 e seg.