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alloggio e vitto per otto giorni, trasporto al luogo di destinazione, franchigia doganale (art. 7), é stabilito che l’Assemblea nazionale debba ogni anno fissare una somma da devolversi in anticipazioni di passaggi in 3° classe per un certo numero di immigranti (art. 11) (1). Sovvenzioni ancor più generose adottano la legge 26 agosto 1894 sul- Vimmigrazione nel Venezuela, e quella 25 gennaio 1896 del Guate- mala, aggiungenti entrambe al passaggio gratuito e alle spese di viaggio dal paese di origine al porto d’imbarco (art. 11) la promessa allettatrice di lotti di terreno, da concedersi pero soltanto quando il governo lo reputi conveniente (Guatemala, art. 12), o con molte re- strizioni e vincoli alla liberta personale del colono (Venezuela, arti- colo 12) (2). Riproduce invece quasi esattamente le disposizioni del- lUraguay la legge 9 ottobre 1903 del Paraguay, la quale riconosce pero agli arrivanti il diritto al viaggio gratuito da qualsiasi punto del Rio della Plata o Parana all’interno, ma subordina le sovvenzioni all’es- sere l’emigrante minore di cinquant’anni e in possesso di una somma di almeno 50 pesos oro, 0 di 30 per ciascun uomo adulto, se capo di famiglia (art. 3) (3).

Un pertinace spirito di continuita rivela poi in tal senso la legisla- zione del Chile, che, dopo aver, fin dal 18 novembre 1845, stabiliti notevoli incoraggiamenti pei nuovi coloni, li venne successivamente completando ed ampliando, colle leggi e decreti del 9 gennaio 1851, 4 dicembre 1866, 4 agosto 1874, 9 novembre 1877, 20 gennaio 1883, 41 gennaio 1893, 7 febbraio 1893, 17 settembre 1896, 13 gennaio 1898, 4° febbraio 1899, 41° settembre 41899, 8 novembre 1900, 15 ottobre 1902, 31 gennaio 1905, 3 febbraio 1905, 4° marzo 1905, 8 maggio 1905 (tutti ancora in vigore), concludendo la serie col rego- lamento 24 giugno 1905 sull’immigrazione libera, in cui, oltre a con- fermare agli immigranti il diritto al passaggio gratuito in 3° classe, (in 2* se maestri o capi d’officina), al trasporto dal punto di sbarco al luogo di destinazione, al ricovero e mantenimento nei ricoveri di Talcahuano, Valparaiso e Antofagasta, ed alle solite franchigie do- ganiali (art. 13), accorda speciali favori agli operai di un certo nu-

mero di industrie tassativamente enumerate (art. 14, 15), e organizza



  1. (1) Cfr. Statistica dell’emigrazione italiana avvenuta negli anni 1898-1899. Pub- blicata dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, Direzione Generale della Statistica. Roma, 1900, pag. 159 e segg.
  2. (2) Cfr. Boll. emigr., 1905, n. 11 e 19. Altre agevolezze contiene la nuova legge 30 aprile 1909 del Guatemala. Cfr. Boll. emigr., 1910, n. 1.
  3. (3) Cfr. Boll. emigr., 1904, n. 6.