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siano compenetrati ed imbevuti dello spirito intimo e proprio della legge che son chiamati ad applicare, e come in essi sia viva e continua la preoccupazione di sviscerare la fattispecie considerata in ogni sua più riposta e più minuta parte, per procurarne una soluzione la quale corrisponda non ad un astratto dettato di scienza giuridica soltanto, ma ancora ad un concetto illuminato e sicuro di vera e serena giustizia.

Gli è perciò che dalla considerazione della giurisprudenza relativa ogni legge inglese si illumina d’una luce, la quale, pur mantenendone intatte le caratteristiche e la natura, ne allarga e ne rende più perspicue e più chiare la contenenza e la portata; onde ci appare d’un tratto manifesta la somma portentosa di scienza, unita all’efficacia mirabile di spirito pratico vero mercè cui può il popolo britannico guardare con orgoglio al corpo di dottrine giuridiche che lo regge; il quale, non cristallizzandosi mai in forme immutabili, prosegue, vario nella sua unità, duttile e mutevole nella sua coerenza, la vita, i bisogni e le tendenze della nazione, adattandosi con spirito insuperabile di appropriazione, alle multiformi vicende della sua fortuna.

Se, per quanto ha rapporto alla importantissima ed intricata materia cambiaria, il B. of Ex. Act prevede e risolve in anticipazione la massima parte delle

questioni più spesso insorgenti, altri casi assai frequenti e di capitale rilievo per la pratica bancaria si presentano, ai quali la legge non provvede direttamente, e che appaiono assai disagevoli per la moltiplicità degli statuti e dei bills dalle parti invocati, per il numero delle autorità citate e sopratutto per l’importanza dell’autorevole precedente che la sentenza può e deve creare.

Ora è appunto in questi casi dubbî, dove più vasto campo è lasciato all’arbitrio della sua autorità, che il magistrato inglese dimostra un senso pratico meraviglioso, conciliante lo spirito delle disposizioni giuridiche che informano la materia colla preoccupazione dell’opportunità più assolute e collo scrupolo dell’equità più severa.

Le sentenze, da me riportate, relative al privilegio della Banca d’Inghilterra; quelle che hanno rapporto alla responsabilità dei banchieri circa i depositi ricevuti, circa l’operato dei loro agenti e commessi; e quelle che si riferiscono al valore giuridico dei libri commerciali; i giudicati attinenti a diritti ipotecarî d’ogni natura, alla negoziabilità degli effetti bancarî, ai diritti ed agli obblighi delle società di fronte agli azionisti ed ai terzi; ed i dettati che sciolgono i conflitti generantisi dai quotidiani rapporti dei banchieri coi loro clienti, ci porgono esempî continui di un siffatto retto modo di intendere