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Qualora questa risulti e si ammetta che egli non mancò della necessaria diligenza, egli non è tenuto al pagamento.1

Per possessore legittimo si deve intendere solo colui al quale l’effetto fu negoziato, non chi è parte in esso.2

Pagamento in buona fede. — 1. La protezione che la s. 60 del Bills of E. A. accorda al trattario di una cambiale il quale la paghi nel corso ordinario dei propri affari e in buona fede, anche quando la girata ne sia falsificata, non si applica al caso in cui traente o trattario siano la stessa persona, come avviene nel caso di una cambiale tratta da una succursale d’una casa bancaria sulla casa principale.

Ciò ammettendo si creerebbe al banchiere una condizione privilegiata di fronte a quella d’un privato qualunque.3

Effetto al portatore. — 1. L’inserzione fraudolenta nel testo di una cambiale del nome di una persona reale può considerarsi come la designazione di un prenditore immaginario, agli effetti della s. 6. 3 B. of E. A. e l’effetto considerarsi al portatore.4

Requisiti di validità. — 1. Non è assolutamente necessario che i nomi degli aventi parte in una cambiale siano espressamente scritti, purchè da altre indicazioni dell’effetto essi risultino con sufficiente certezza.5

Serie 5.a

(Chèques)


Responsabilità del trattario per uno chèque incrociato. — 1. Se il titolare di un chèque incrociato lo giri ad altri con girata speciale, impostandolo al suo indirizzo, e, durante la trasmissione, un terzo, avuto tra mano l’effetto, ne alteri la girata sostituendone una in testa propria, la banca trattaria, ove paghi l’effetto, è responsabile verso il legittimo giratario.6

C. post-datato. — 1. Il traente di un chèque post-datato, dato in pagamento, non ha alcun obbligo di sospenderne il pagamento prima della sua data, per vantaggio d’un terzo.

Se, p. e., prima della data del pagamento esso traente viene a cognizione del fallimento del titolare del chèque stesso, non è per nulla obbligato, per il benefizio





  1. C. Lewis v. Clay (Queen’s Bench Division 18 Dicembre 1897). Journal, XIX, 92 e sgg., Times 30 Novembre e 1 Dicembre.
    Il magistrato nota come casi simili siano assai rari in Inghilterra, anche grazie alla rigorosità ed al carattere delle leggi sul bollo, ma come essi siano invece comunissimi negli Stati Uniti d’America, dove la legislazione al riguardo è assai complicata. Cita pertanto parecchie sentenze americane che sanciscono un principio giuridico analogo a quello da lui applicato.
  2. Tale interpretazione della legge si basa sull’esame e sul confronto accurato delle s. 20, 21, 29, 30, 38, 83, 81, 88, 89 del B. of Ex. A.
  3. C. Simpson Cullingford and Co. v. The Bank of Africa Ltd. (Lord Mayor’s Court 5 Agosto 1898). Journal, XIX, 419 e sg.
  4. C. Vagliano Brothers v. The Gov. and Co. of The Bank of England. Loc. cit.
  5. C. Gray v. Milner cit. in Journal, XIX, 32. In tal senso si pronunziava anche la Cassazione francese. Cfr. Norguier, Des lettres de change, 130.
  6. C. Kleinwort Sons and Co. v. Comptoir National d’Escompte de Paris (J. Cave 18 Aprile 1894). Journal, XV, 558 e sgg. e C. Lacave and Co. v. Crédit Lyonnais (J. Collins Novembre 1896), Journal, XVIII, 97 e sgg., The Times 20 Novembre 1896.