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possono, dopo la costituzione legale di essa, eccepire la responsabilità del nuovo ente giuridico a scapito della propria personale obbligazione e la Banca può affermare il proprio diritto sulle garanzie depositate, fino alla completa estinzione del debito anteriore.1

3. Un primo creditore ipotecario, che negligentemente abbandoni i titoli di proprietà fra le mani del debitore, è posposto ad un creditore ipotecario successivo che ottenga i titoli in buona fede e senza avviso della prima ipoteca.2

Tale regola si applica al caso in cui una società la quale abbia emessi buoni di credito, creando un debito fluttuante garantito sulla propria proprietà, col patto espresso di una ragione di privilegio a favore dei possessori di buoni su qualunque altro creditore ipotecario (ritenendo però essa società i titoli della proprietà vincolata), prometta di nuovo di ipotecare e consegni essi titoli ad una Banca la quale nulla sappia della prima operazione.

Si contravviene in tal caso a favore della Banca al principio giuridico per il quale l’ordine del privilegio ipotecario è determinato
dalla priorità del tempo, e si ammette che la Banca non era obbligata a far ricerche speciali nè a presumere l’antecedente emissione.3

Diritti ed obblighi dei banchieri relativamente ai depositi presso di essi fatti. — 1. Il banchiere non ha il diritto di valersi a nome proprio, contro un debitore, di un titolo ipotecario depositato presso di esso dal creditore come garanzia di un proprio debito verso la Banca stessa, quand’anche con atto successivo egli trasferisca nella Banca il pieno diritto sulla somma a lui dovuta dal debitore.4

2. Il diritto d’un banchiere sopra una somma presso di esso depositata, virtualmente sorge nel momento stesso in cui, per un fatto estraneo, tale somma diviene proprietà del suo cliente. Il banchiere è quindi autorizzato a compensarsi sopra tal somma del conto corrente dal cliente iniziato, anche quando esistano su essa somma precedenti diritti ipotecari di terzi, dei quali la Banca non fosse stata debitamente preavvisata.5

3. Allorchè un cliente deposita presso il proprio banchiere un titolo qualsiasi, a garanzia d’ogni





  1. C. Coutts and Co. v. The Irish Exibition in London (Court of Appeal. 25 Febb. 1891, in riparazione di una sentenza del J. Kakewich). La sentenza è fondata sopratutto sull’apprezzamento delle prove dedotte dai banchieri a mostrare che essi intesero basarsi sulla responsabilità personale dei convenuti e sull’assurdità del supposto aver la banca potuto fare anticipazioni ad un istituto insolvibile. Cfr. Journal, XII, 214 e sgg.
  2. Cl. Clarke v. Palmer e Northern Counties of England Fire Insurance v. Whip. Cit. in Journal, XIX, 174.
  3. C. In re Castell and Brown Ltd. ex parte Union Bank of London (Chacery Div. I. Romer 26 Gennaio 1898). Journal, XIX, 172 e sgg.
  4. C. National Provincial Bank of England v. Harle and others (Exchequer Division 22 Aprile 1881). Tale sentenza è basata però su considerazioni di forma, non essendo nella fattispecie l’atto successivo un vero absolute assignement quale è richiesto dall’Indicature Act 1873. Se esso fosse realmente tale potrebbe il banchiere far valere i diritti ipotecari anche a nome proprio.
  5. C. Roxburghe v. Cox and Co. (Court of Appeal 10 Maggio 1881) Journal, II, 539.