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14 documenti.

pedendo lo smercio delle contraffazioni, altrimenti la tutela accordata dalla Legge non sarebbe effettiva.

Sulle conformi conclusioni del pubblico Ministero e veduti gli art. 31 e seguenti della citata legge, 74 Cod. Pen. e 142 Cod. Proc. Pen.

ORDINA


Il sequestro di tutti gli esemplari delle contraffazioni delle opere letterarie sopraindicate, i caratteri differenziali delle quali contraffazioni dalle vere edizioni emergono dal seguente specchio contrassegnato dall'Uffizio.

Bologna 29 settembre 1881.

Firmati:

IL GIUDICE ISTRUTTORE

G. VITALI


A. Buttazzi Vice-Canc.


Copia conforme al suo originale per uso d'Uffizio.

A. Buttazzi Vice-Cancelliere.