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re alcuno, così ricercando i meriti suoi: dicono, il tal capitanò di mille è degno e sufficiente d’esser capitano di diecimila, e il Signor lo conferma, e dalli la tavola del comandamento a tal signoria convenevole, come eli sopra s’è detto: e appresso gli fa dare grandissimi presenti per inanimire gli altri e fargli valenti. La signorìa adunque de’ detti dodici baroni, si chiama Hiai35?, che tanto è adire come corte maggiore, perchè non hanno signor alcun sopra di se, salvo che il Gran Can: e oltre i sopraddetti son costituiti dodici altri baroni sopra tutte le cose, die sono necessarie a trentaquattro provincie, quali hanno nella città di Cambalù un bel palazzo, e grande còn molle camere e sale. E ciascuna provincia ha un giudice e molli notari, che stanziano in detto palazzo separatamente, e quivi fanno ogni cosa necessaria alla sua provincia, secondo la vblontà e comandamento de’ dètti dodici baroni. Questi hanno autorità d’eleggere signori, e rettori di tutte le provincie di sopra rioftiinate j e quando hanno eletto quelli che li pajano sufficienti, lo fanno sapere al Gran Càn, e egli li conferma, e dalli le tavole d’argento o d oto, secondo che li pare a ciascuno esser conveniente. Hanno ancora questi a provvedere sopra le esazioni de’ tributi ed entrate, e circa il governo e dispensazione di quelle r 557. Si chiama Thai. Gaubil parla di questo tribunale detto Han-lin comiposto dei più abili personaggi dell’Impero, che risiedevano Yen-Ping, o Ta-tu (Gaub. apud Souc. p. 197). Magaillans che si è più degli altri diffuso intorno ai tribunali della Cina, dice che i Mandarini del primo ordine sono i consiglieri del consiglio di Stato dell’Imperadore, che si considera il più alto onore e grande dignità dell’Impero. Non è determinato il numero di quei consiglieri: sono quanti piace all’Imperadore. Formano il primo tribunale che risiede in palazzo alla sinistra della suprema sala Imperiale (e la sinistra in Cina è il lato d’onore). Essi rivedono gli affari di guerra e di’ pace che si dirigono al Sovrano dai maggiori tribunali disopra rammentati (Not. 3o2) e ne riferiscono al Signore. I mandarini di seconda classe sono assistenti e assessori del consiglio dell’Imperadore, e sono ancor essi potenti, temuti, è rispettati. Spesso sono inalzati alle cariche di consiglieri dell Imperadore, di vicerè delle provincie, ai primari uffici dei sei supremi tribunali. Il loro titolo è l’a-hio-se ossia letterati di gran dottrina, titolo che vicri dato ai consiglieri dell’Imperadore, che ne accorda loro anche altri molto onorevoli ad ambedue dette classi di mandarini. À cagion d’esempio vien lóro conceduto quello di ’Vai-su-tu che significa gran governatore del principe ereditario (Magai 11. I- c. p. 195). Si vede che Thai era appellato ài tempi (lei Polo il supremo consiglio Imperiale.