né al giusto, volendo che piú presto sia limitazione o derogazione di legge: le quali ragioni ancora hanno materia limitata
e determinata, cosa che non si trova nella ragion di stato. Di
piú potrebbe facilmente accadere alcuna cosa non compresa
nelle leggi, intorno alla quale operando il prencipe per ragion
di stato, non apporterá per tale sua operazione al giusto civile alcun ristringimento. L’esempio di ciò si può apportare
dall’asilo da Romolo introdotto per ragion di stato, per ingrandire la sua cittá di Roma, apportato pure da loro, come atto
che contraviene alla legge civile: perché non so vedere a qual
legge si contrafaccia con questa azione, se però non si volesse
ancora concedere che un prencipe, assicurando nel suo stato
un bandito di un altro prencipe, con cui non ha obligo d’inferioritá, contravenga alla ragion ordinaria e alle leggi civili: il
che è falso, come è chiaro a ciascuno. Oltre che quella diffinizione non è convertibile con il diffinito; che però nella buona
definizione si ricerca. Perché può un privato (nel quale però
non può cadere la ragion di stato) commettere adulterio con
la moglie del tiranno per aver commoditá d’ucciderlo e liberar
la patria. Contraviene costui alla legge e ragion ordinaria, e
lo fa per rispetto del publico bene; non opera però per ragion
di stato, non essendo prencipe o signor di stato, né facendolo
per commessione del prencipe. Di piú nelle buone republiche
la ragion di stato non è trapassamento, trasgressione, o distruzione della legge: ma bene interpretazione, o limitazione; se
bene nelle ree bene spesso, operando per ragion di stato, si
trasgredisce, anzi si facci contro la legge: basta almeno, che
il genere tolto in quella definizione non conviene a tutte le
spezie contenute sotto quel genere, che fa difettosa la definizione, come ci insegnò Aristotele nel sesto della Topica. Anzi
dell’istesso luogo parimente si può cavare quella definizione
non solo per causa del genere esser difettosa, ma ancora per
la differenza che limita il genere, che è trasgressione di legge,
cioè per rispetto di publico bene, essendo che la prudenza civile
e sue parti limitano la legge, e alcuna volta la trasgrediscono
per il beneficio publico; né sempre, operando cosí, operano
per ragion di stato.