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della ragion di stato - i 57


Capitolo IV

Si propone ed esamina un’altra opinione, che cosa sia ragion di stato.

Altri sono stati che, parendogli che le diffinizioni giá proposte fossero tutte manchevoli, meglio la ragion di stato pensarono cosí potersi diffinire: esser una contravenzione di ragion ordinaria, per rispetto di publico e maggior bene; e posto esservi ragion di natura, civile, di guerra, e delle genti, dicono non potersi dire farsi alcuna cosa per ragion di stato, se si può mostrare farsi per ragion di ordinaria giustizia: sí come all’incontro una cosa si dirá esser fatta per ragion di stato, quando non se ne può assegnare altra ragion della giá detta; di maniera, che ella è contravenzione di ragion ordinaria per rispetto di maggiore e piú universal ragione: e siccome il privilegio corregge la legge ordinaria in beneficio di alcuno, cosí questa in beneficio di molti. E perché ragion di stato significa ragion di dominio, dicono questo significare certe profonde, intime e secrete leggi, o privilegi fatti a contemplazione della sicurezza di quella signoria, la quale da Tacito forsi fu detta arcana imperii. Soggiongono poi, per maggior compimento di questa ragion di stato, che, siccome questa corregge alcuna delle quattro sopranominate ragioni, cosí da altra e di gran lunga piú eminente ragione possa, anzi debba esser corretta, che è la ragion divina, o religione: di maniera che a paragone di lei venga ogni sua forza e autoritá abbattuta; dovendosi, non altrimenti che siccome in concorso di ben particolare e universale è preposta la ragion dello stato alla civile, cosí in concorso di religione e d’imperio senza alcun dubbio si deve preporre alla ragion di stato il rispetto della religione. Ma non si accorgono costoro in diverso modo pigliarsi il nome di ragione, nelle quattro specie annoverate, da quello della ragion di stato: perché in quelle significa quello, che da’ latini si chiama jus, o legge; ma in questo a ciò non si stringe, tanto piú presso coloro, che la ragion di stato non legano a legge,