questa azione che si appella ex emto era
perpetua di modo, che il compratore ed i suoi eredi
potevano fra lo spazio di anni trenta intentarla.
Non ostante questo gli Edili Romani hanno
voluto in un loro editto due altre azioni agli
ingannati compratori concedere, l’una, che si
chiama redhibitoria, e l’altra quanto minoris: tutte e
due tendono all’istesso fine, per il quale veniva
data l’azione ex emto: ma questa è però più
vantaggiosa, perchè essa dura anni trenta, laddove
la redhibitoria al più in sei mesi, e la
quanto minoris in un anno finisce. Sicchè sembra, che
fosse stata una sciocchezza degli Edili l’introdurre
delle azioni, che a nulla servono, mentre se n’ha
una migliore. Ciò non ostante devesi credere,
che que’ Magistrati non le avranno volute co’
loro editti concedere a’ Cittadini senza qualche
loro maggiore vantaggio. Ma questo vantaggio non
si può ben sapere, dove propriamente consista,
perchè i Compilatori hanno mancato di farci
osservare cosa di più profittevole nell’una,
che nell’altra azione. Vero è, che gl’Interpreti,
ed i Dottori si studiano di assegnare la differenza,
che passa tra l’azione ex emto, e le azioni inventate
dappoi dagli Edili: ma vero è altresì, che i
suddetti Dottori non sanno su di ciò accordare,
il che una manifesta prova è, che niente abbiamo in
questo proposito di sicuro, e che però non si può
per alcun verso scusare la trascuranza, e la
balordaggine dei Compilatori, i quali tutte queste
cose hanno raccozzate senza farci nello stesso
tempo comprendere la differenza, che tra l’una,
e l’altra azione passava. Un somigliante dubbio
nasce ancora intorno all’estensione della Legge A-