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Leggi Romane. 93

questa azione che si appella ex emto era perpetua di modo, che il compratore ed i suoi eredi potevano fra lo spazio di anni trenta intentarla. Non ostante questo gli Edili Romani hanno voluto in un loro editto due altre azioni agli ingannati compratori concedere, l’una, che si chiama redhibitoria, e l’altra quanto minoris: tutte e due tendono all’istesso fine, per il quale veniva data l’azione ex emto: ma questa è però più vantaggiosa, perchè essa dura anni trenta, laddove la redhibitoria al più in sei mesi, e la quanto minoris in un anno finisce. Sicchè sembra, che fosse stata una sciocchezza degli Edili l’introdurre delle azioni, che a nulla servono, mentre se n’ha una migliore. Ciò non ostante devesi credere, che que’ Magistrati non le avranno volute co’ loro editti concedere a’ Cittadini senza qualche loro maggiore vantaggio. Ma questo vantaggio non si può ben sapere, dove propriamente consista, perchè i Compilatori hanno mancato di farci osservare cosa di più profittevole nell’una, che nell’altra azione. Vero è, che gl’Interpreti, ed i Dottori si studiano di assegnare la differenza, che passa tra l’azione ex emto, e le azioni inventate dappoi dagli Edili: ma vero è altresì, che i suddetti Dottori non sanno su di ciò accordare, il che una manifesta prova è, che niente abbiamo in questo proposito di sicuro, e che però non si può per alcun verso scusare la trascuranza, e la balordaggine dei Compilatori, i quali tutte queste cose hanno raccozzate senza farci nello stesso tempo comprendere la differenza, che tra l’una, e l’altra azione passava. Un somigliante dubbio nasce ancora intorno all’estensione della Legge A-


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