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Leggi Romane. | 89 |
mini generali sono concepite, e che debbonsi tuttavia intendere dell’uno, o l’altro caso solamente, ve ne ha pure assai. „Spesse fiate (dice il celebre Binckerschoeckio:) hanno i Giurisconsulti Autori delle Leggi adoperato delle espressioni generali, le quali poi conviene ristrignere tra i suoi limiti, perchè non vengano ad essere attaccati gli altri principj legali. E potrei anche in prova di ciò accennare ben mille esempj.“1 ec.
Ma i nostri inesperti Chiosatori, e quei goffi Giuristi, che son venuti dappoi, non hanno a questo posto mente nè punto, nè poco: e però o coll’interpretare le Leggi in termini così generali, come le hanno trovate, o coll’inventare qualche inetta, e dall’aurore non mai sognata spezie del fatto, hanno imbrogliato se medesimi, i posteri, e tutta la facoltà legale, nella quale per questa strada ancora innumerabili errori son penetrati, e penetreranno ancora, finchè Decisioni tali così malamente copiate, e raccolte avranno forza di Leggi.
VIII. I Giurisconsulti degli antichi tempi, dai libri dei quali tratte furono le Leggi di Giuftiniano, hanno scritto moltissimo intorno a quistioni meramente conghietturali, nelle quali unicamente si tratta di ben interpretare la volontà de’ contraenti, e de’ testatori. Queste risposte sopra questioni di pura conghiettura furono da’ nostri Compilatori stimate cotanto, che un grandissimo numero ne ricopiarono, ed empirono con
- ↑ Lib. 8. Observ. c. 8. et lib. 7. c. 18.
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