contra. La quale così parla: Idem est: (cioè che
competisca l’azione ex mandato:) Si mandavi tibi,
ut post mortem meam hæredibus meis emeres
fundum. A prender le parole di questa Legge, com’
esse giacciono, la tegola piantata da noi viene a
cadere indubitatamente per terra: poichè la
Legge fa vedere assai chiaro, che il mandato sussiste
anche dopo la morte del mandante, laddove il
contrario abbiamo detto essere certo. Ma il
dottissimo Noodt1 ha fatto vedere ad evidenza,
che le parole della mentovata Legge, tuttochè
generali, vanno però intese di un caso solo, cioè
quando il mandante avesse dato ordine a qualcuno
di dovergli dopo la morte sua comprare un fondo,
dove il suo sepolcro avesse da essere collocato.
Il Noodt prova per incontrastabile maniera,
che Cajo Giurisconsulto, ed autore di quella Legge,
benchè si sia così generalmente espresso, pure
allora quando questo scrisse, solamente il riferito
caso avesse all’animo. E di fatto in tale caso
solamente poteva sussistere un simile mandato,
poichè quì ci entrava di mezzo la Religione, o
sia la superstizione de’ Pagani, in favor della quale
più volte ricedevano i Romani dai loro principj legali.
Or questa Legge di Cajo distesa con
espressioni così generali ha dato da sudare, ed ha
fatto prender de’ granchi non solamente ai Chiosatori,
i quali non hanno saputo quì figurarsi il
vero caso della Legge, ma sippure agli stessi
Cujacio, ed Ottomano, celebratissimi, ed eruditissimi
Giurisconsulti. Di queste Leggi, che con ter-
- ↑ Observ. lib. 2. c. 1. et 2.