queste Leggi, dove la narrazione del fatto manca,
e non sapendone essi abbastanza per ritrovare
la vera spezie del caso supposto dall’autor della
Legge, ne inventarono a posta loro di tali,
che alle Leggi per essi spiegate non si quadravano
nè punto, nè poco. Per lo che di molti imbrogli
ed inezie fu arricchito lo studio legale:
poichè molti di coloro, che vennero dopo di essi,
e che queste belle narrazioni videro, le accolsero
come tanti vangeli: e continuarono a fabbricarvi
sopra anch’essi, ed a tirarne ogni sorta
di sciocchissime conseguenze. All’incontro molti
altri avendo voglia, o bisogno di opporsi alle invenzioni
de’ primi, si misero con l’arco dell’osso
ad impugnarle, e vennero fuori con le loro
narrazioni, e supposizioni di casi molto differenti
da quelli, che furono inventati dai primi Chiosatori.
I secondi si tirarono dietro anch’eglino i
suoi seguaci; e così dai loro capriccj, ed arzigogoli
è provenuto un’altro buon numero di false dottrine.
Molto bene al proposito di quello, che quì andiamo
dicendo fanno le parole di Cristiano Enrico
Eckard,1 il quale così si esprime:
„Quanto per ricavare il vero senso della Legge importi,
che la spezie del fatto sia conforme alle parole,
ed al sentimento di quella, non l’hanno ignorato
neppure gli stessi interpreti Accursiani.
Poichè hanno posto tutto il loro studio a ritrovare,
e mettere in veduta la spezie del caso,
senza del quale persuasi erano, che non potevasi spiegare
il sentimento della deci-
- ↑ in Hermaneut. Juris Lib. I. cap. 5. §. 195.