quali casi luogo abbia la querela del testamento
inofficioso; quando, e come il figlio preterito
dal padre, o dalla madre rompa il testamento
de’ suoi genitori; se si possa dal padre proibire
ai figli la detrazione della Trebellianica, ed in
quali casi, e con quale maniera; se si possano
dai figli detraere le due quarte; e mille altre
somiglianti questioni, massimamente nella materia
testamentaria si fanno; e tutte queste nascono
dal non avere noi sopra niuna di queste materie
una legge generale, da cui in un tratto possa
ognuno scoprire la mente del Legislatore, e fin
dove quella s’estenda. E però ben con ragione
disse l’Alciato nella L. vet. de V. S. Scribat
Justinianus quantum velit, glorieturque suos hosce
libros caussarum negotiorumque decisionibus satis esse.
Res ipsa plane reclamat, nemoque civilis
professionis candidatus est, qui aperte non videat,
innumerabiles dubitationes ex facto oriri, quas nisi
omnino Ædipus sit, ex harum legum sylva decidere
nemo unus possit.
VII. Ma quì non finiscono i disordini, che sono
nati per avere i Compilatori delle Leggi
Giustiniane trascritte, e rammassate le Decisioni de’
vecchi Giurisconsulti. Il peggior male si è, che
essi Compilatori hanno ben sovente tralasciato di
esporre, o trascrivere il caso, sopra di cui era
stata fatta la decisione. Per questa cagione è
rimasto in libertà di ognuno il fingersi il caso a
suo talento, e di pretendere però, come quella
tale, e tal Legge non vada a quella controversia,
su di cui allora si disputa, per essere diverso il
fatto, applicata. In oltre gl’interpreti del tempo
d’Irnerio, e di Bartolo essendosi abbattuti in