VI. Da questa maniera di convertire in Leggi
le decisioni de’ Giurisconsulti sopra casi, e
quistioni particolari fatte, è nato, che chiunque
abbia o talento, o bisogno di dar di mano a sofismi,
a sottigliezze, ed a cabale, può agevolmente
trovare uno scampo per iscansare la decisione
della Legge ogni volta, che gli torni il conto di
farlo. Gli basta in tale caso il maneggiarsi a dar
da intendere al giudice, che diverse sono le
circostanze del suo caso da quelle del caso, che
ebbe per le mani l’autor di quella decisione; ed
ecco per terra la Legge. E di fatto questa è una
delle principali cagioni di quella sterminata copia
di limitazioni, eccezioni, distinzioni, che dagli
interpreti, de’ consulenti, da’ trattatisti, e da’
decidenti inventate, e nelle loro stampate opere
per perpetua sciagura, ed imbroglio de’ posteri
pubblicate si sono. Quando il Legislatore parla
da per se medesimo, e spiega la volontà sua con
chiarezza, e con dare a conoscer, quale sia la
sua intenzione, ogni uomo savio fa presto a comprender,
dove abbia luogo la Legge, e dove nò.
Ma quando la mente del Legislatore ha da essere
ricavata da decisioni fatte sopra casi speziali,
allora mille difficoltà ci entrano, perchè non
si possa se non che con grandissimo stento, e
dopo superati mille ostacoli giugner a scoprire lo
spirito di quelle decisioni disperse di quà, e di
là, ed a raccoglierne la mente di chi le ha
fatte. Noi vediamo questo in pratica troppo
sovente avverato; e chi non esercita la profession
legale, non può di questo disordine formarsi una
sufficiente idea. Si disputa tra noi continuamente, ed
in ispezie fra i teorici, ed i pratici, in