i Pretori, gli Edili, ed i suoi Antecessori aveano
fatte sopra diversi particolari casi, e sopra quistioni
speziali o proposte loro da altri, o scelte
da loro medesimi a questo effetto. Ma questa
maniera di compor Leggi così sciocca, così ridicola,
e così inetta fu appunto ciò, che diede il
guasto a tutta la Disciplina Legale, come
andremo per più capi dimostrando. E primieramente
ciò cagionò, che non bastassero poche, ma si
dovessero assolutamente fare moltissime Leggi,
affinchè da una convenevol moltitudine di decisioni,
le quali riguardavano per lo più casi particolari
solamente, si potesse venir a comprendere
la mente del Legislatore, ed in quali circostanze
egli volesse, che tale, o tal altra decisione
procedesse. Quando il Legislatore propone la
Legge colle proprie parole, e ch’egli specifica
inoltre in quali circostanze principalmente ch’egli
vuole aver quella ordinariamente luogo, un
uomo savio arriva con facilità ad intendere lo
spirito, e la sostanza: ma quando si deve arguire
la mente del Legislatore da diverse decisioni
fatte sopra casi particolari, allora le Decisioni
vogliono essere molte per necessità, acciocchè si
possa conoscere i precisi casi, per li quali furon fatte,
e le ampiazioni, o limitazioni, che vi
hanno da entrare: e ciò non ostante egli è ancora
facile lo andare errato, di modo che non si
giunga a comprendere almeno in tutta la sua
estensione l’intendimento ed il fine del Legislatore.
Sicchè questo metodo osservato per ordine di
Giustiniano nel compilare il corpo del giure, dovea
per inevitabile conseguenza produrre un infinità
di Leggi: Ma la moltitudine delle Leggi è