appartiene a colui, che l’ha nel suo oro legata,
facendosi quì servire l’oro come cosa principale,
e la gemma come un semplice accessorio, l. 19.
§. 13. de aur. arg. Leg. 1. il che alla ragion naturale
manifestamente ripugna, perchè facilmente
si può ritrovare dell’oro dell’istessa qualità,
ma non già una gemma, la quale per la sua rarità,
grossezza, ed altre qualità può essere spezialmente
cara al suo padrone di modo, che per
cosa del mondo non ne voglia restare privo. Così
troverassi ancora, che quando altri abbia eretta
una fabbrica su d’un terreno proprio d’un
altro, il quale egli abbia stimato appartenere a
se, il fabbricante di buona fede non possa dal
padrone del terreno ripetere le spese fatte nell’alzare
la fabbrica, quando non si trovi più nel
possesso di quel terreno, su cui ha fabbricato, la
qual ragione all’incontro gli competirebbe per
modo di eccezzione, quando egli fosse al possesso
della casa, e del terreno, allorchè il padrone
gliene domanda la restituzione. Ma siccome questa
cosa è stata trovata troppo ingiusta, così i
nostri pratici hanno ad un tal fabbricatore di buona
fede conceduta l’azione ex æquitate. Di somiglianti
esempj di leggi ingiuste se ne trovano a
migliaja: ma possono bastare gli addotti per far
già abbastanza comprendere, che su ragioni troppo
irragionevoli, ed ingiuste sono sondate parecchie
leggi, come per rispetto a quelle, che sono
comprefe nel titolo de acquirendo Rerum Dominio
viene chiaramente dimostrato dal Tommasio
nella Dissertazione de pretio affectionis in res fungibiles
non cadente, e dell’Eineccio nel suo Jus Nat.
et Gent. cap. 9.