vrebbero almeno per prevenire innumerabili
controversie, ciascuno nel loro stato comandare,
che ogni suddito potesse a quel modo
testare, che le Leggi permettono ad un soldato,
che si trova nel campo; cioè, che potesse la
sua volontà avanti due testimonj, o coi proprj
caratteri, e col proprio sigillo dichiarare, ed
in questa maniera dovesse aver forza di Legge.
La stessa libertà dovrebbesi concedere ai
sudditi rispetto alla istituzione, e sostituzione
dell’erede..... se ciò venisse fatto, l’esperienza ci
mostra, che assai meglio si gioverebbe alla
Repubblica col torre per questa guisa di mezzo
una gran materia di dispute, che col pubblicare
tante riforme di processi, e col promulgare
tante nuove decisioni, le quali hanno
sempre bisogno di nuove interpretazioni, perchè si
fondano però sempre su gli stessi principj delle
Leggi Romane, le quali a mere sottigliezze
s’appoggiano.“
IV. Il Sig. Montesquieu insegna,1 che
quando un Legislatore vuol pure allegar la ragione
della Legge da lui fatta, egli è d’uopo, che quella
sia una ragione degna della Legge. Ma in
questo punto meritano di essere grandemente
ripresi gli Autori delle Leggi Romane, fra le
quali troppe ve n’ha, ove addotte si trovano
ragioncelle indegne di qualsisia decisione, non che
d’una legge. Parte di esse sono apertamente ingiuste,
e false, parte non fanno al proposito, parte sono
soverchie, ed inconcludenti. Sæpe numero apud Juris
- ↑ Esprit des Lois Lib. 29. cap. 16.