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76 Difetti delle

vrebbero almeno per prevenire innumerabili controversie, ciascuno nel loro stato comandare, che ogni suddito potesse a quel modo testare, che le Leggi permettono ad un soldato, che si trova nel campo; cioè, che potesse la sua volontà avanti due testimonj, o coi proprj caratteri, e col proprio sigillo dichiarare, ed in questa maniera dovesse aver forza di Legge. La stessa libertà dovrebbesi concedere ai sudditi rispetto alla istituzione, e sostituzione dell’erede..... se ciò venisse fatto, l’esperienza ci mostra, che assai meglio si gioverebbe alla Repubblica col torre per questa guisa di mezzo una gran materia di dispute, che col pubblicare tante riforme di processi, e col promulgare tante nuove decisioni, le quali hanno sempre bisogno di nuove interpretazioni, perchè si fondano però sempre su gli stessi principj delle Leggi Romane, le quali a mere sottigliezze s’appoggiano.“

IV. Il Sig. Montesquieu insegna,1 che quando un Legislatore vuol pure allegar la ragione della Legge da lui fatta, egli è d’uopo, che quella sia una ragione degna della Legge. Ma in questo punto meritano di essere grandemente ripresi gli Autori delle Leggi Romane, fra le quali troppe ve n’ha, ove addotte si trovano ragioncelle indegne di qualsisia decisione, non che d’una legge. Parte di esse sono apertamente ingiuste, e false, parte non fanno al proposito, parte sono soverchie, ed inconcludenti. Sæpe numero apud Juris

  1. Esprit des Lois Lib. 29. cap. 16.

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