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Leggi Romane. 75

comprese, come assai bene dimostrano il Tommasio, il Gundlingio, il Barbeiracio, ed altri.1 Sottigliezza, ed arzigogoli irragionevoli, e provenienti dagli storti principj d’una pazza filosofia sono quelle dottrine Romane, che riguardano i contratti fatti o per forza o per inganno, come pure i contratti bonæ fidei, e quelli stricti juris.2 Ma io non la finirei mai più, se mi volessi inoltrare in questa materia, ne potrei agevolmente venire a bordo, se in questo vastissimo mare delle sottigliezze Romane m’ingolfassi. E queste sono quelle, che levano alle Leggi di Giustiniano quella semplicità maturale, che nelle Leggi civili cotanto è necessaria: queste sono che la Giurisprudenza Romana rendono cavillosa, confusa, difficile, ed imbrogliata, e che fanno, ch’ella sia piena di spini, d’intoppi, di labirinti, e d’intralciamenti. Voglio solo per conchiusione addurre quì un passo di Samuele Struglio de Cautel. Testam. cap. 1. §. 16. dove dopo aver ne’ precedenti paragrafi ampiamente riprese le sottigliezze delle Leggi Romane nella materia testamentaria introdotte, così seguita a dire. „Ma per ispiegare brevemente il mio sentimento dirò, che volendo i Principi ritenere il diritto di potere ognuno testare, e volendo ancora conformarsi nel resto alle Leggi Romane, do-

  1. Thomas. Dissert. de Pretio affect. in Res fungib. non cadente. Gundling. in Trebatio Vindicato §. 30. Barbeirac. in not. ad Pufendorf. Lib. 4. cap. 7. et alibi. Connan. Comment. cap. 5. n. 3. et cap. 6. n. 2 3 4.
  2. Boehmer. Dissert. de Contrait. bon-fidei et Stricti juris. et in Tract. de Action. in princ.

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