comprese, come assai bene dimostrano il
Tommasio, il Gundlingio, il Barbeiracio, ed altri.1
Sottigliezza, ed arzigogoli irragionevoli, e
provenienti dagli storti principj d’una pazza
filosofia sono quelle dottrine Romane, che
riguardano i contratti fatti o per forza o per inganno,
come pure i contratti bonæ fidei, e quelli
stricti juris.2 Ma io non la finirei mai più, se mi
volessi inoltrare in questa materia, ne potrei
agevolmente venire a bordo, se in questo vastissimo
mare delle sottigliezze Romane m’ingolfassi. E
queste sono quelle, che levano alle Leggi di
Giustiniano quella semplicità maturale, che nelle
Leggi civili cotanto è necessaria: queste sono che
la Giurisprudenza Romana rendono cavillosa,
confusa, difficile, ed imbrogliata, e che fanno,
ch’ella sia piena di spini, d’intoppi, di labirinti, e
d’intralciamenti. Voglio solo per conchiusione
addurre quì un passo di Samuele Struglio de
Cautel. Testam. cap. 1. §. 16. dove dopo aver ne’
precedenti paragrafi ampiamente riprese le
sottigliezze delle Leggi Romane nella materia
testamentaria introdotte, così seguita a dire. „Ma
per ispiegare brevemente il mio sentimento dirò,
che volendo i Principi ritenere il diritto
di potere ognuno testare, e volendo ancora
conformarsi nel resto alle Leggi Romane, do-
- ↑ Thomas. Dissert. de Pretio affect. in Res fungib. non cadente. Gundling. in Trebatio Vindicato §. 30. Barbeirac. in not. ad Pufendorf. Lib. 4. cap. 7. et alibi. Connan. Comment. cap. 5. n. 3. et cap. 6. n. 2 3 4.
- ↑ Boehmer. Dissert. de Contrait. bon-fidei et Stricti juris. et in Tract. de Action. in princ.