diosa cosa sarebbe il voler quì dare solamente un
saggio di tutte le maniere di sottigliezza, onde
guastate son le Leggi Romane. E la cosa è altresì
troppo ben nota a chiunque ha studiato il
Giure in autori di dottrina, e discernimento dotati,
ed a chi ha letto il testo medesimo e non già i
puri Zibaldoni di tanti goffi Comentatori.
Tuttavolta noi faremo ciò per comodo di chi non
sa di giure con l’uno, o l’altro esempio più
chiaro. Le Leggi delle dodici tavole avevano dato
ad ogni padre di famiglia un’ampia autorità di
poter testare a modo suo. Ma i Giuristi di que’
tempi trovando ciò troppo comodo pe’ cittadini,
e volendo pur rendersi necessarj, s’avvisarono
d’introdurre ne’ testamenti l’uso della mancipazione,1
la qual era presso i Romani una ceremonia
da loro adoperata nella vendita di certe cose più
preziose, come de’ fondi italici, de’ servi,
de’ quadrupedi, e delle gemme.2 E benchè questo
rito del fare i testamenti per mancipazione fosse
nel progresso del tempo andato in disuso,
contuttociò rimasero in appresso, e rimangono
tuttavia certi vestigi, e certe conseguenze derivanti
da quella cerimonia, le quali in vece di essere
state dalle Leggi posteriori abolite, ne furono
espressamente approvate. Tali sono la necessità di
adoperar sette testimonj, che rappresentano sette
persone, che nel rito della mancipazione doveva-
- ↑ Heinec. antiq. Rom. Lib. 2. tit. 10. §. 7. 8. Bergman Dissert. de num. Septen. test. in Testam. §. 6:
- ↑ Heinec. Antiq. Rom. Lib. 2. tit. I. §. 18. Bynkrershock. de Rebus Mancip. et non Manc. Treckl de Orig. et Progr. Testam. Fact. cap. 3. §. 8. et 9.