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Leggi Romane. 69

non avere alcun uso. Amendue i litiganti sani, e salvi essendo presenti, cotesta strada prescrivo: in istrada mettetevi: V’era quel tacente in pronto, che gl’insegnava a mettersi per la strada: fate per la strada ritorno: tornavansi sulla medesima guida di lui. Queste cose fin d’allora appresso que’ barbuti secondo me pareano ridicolose, che a’ litiganti soggetti dopo d’essersi acconciamente, e nel posto luogo fermati, ordinato fosse il partire, acciocchè tosto colà medesimo ritornassero donde si fossero dipartiti. Colle medesime inezie sono tutte quelle cose inorpellate: poichè io nel Tribunale ti vedo: e queste: ma tu cercherai forse il possesso del tuo per apparenza? le quali ciance mentre occulte furono, erano di necessità ricercate da coloro, che n’avean l’intelligenza: ma divolgate poi, maneggiate, e ben esaminate, rinvenute si sono assai vote di dottrina; e di frode; e di stoltezza pienissime. Imperciocchè essendo state assai cose per Leggi eccellentemente fermate, furono la più parte dagli ingegni de’ Giureconsulti guaste, e sconciate.“

Lo stesso Oratore disse poco prima, che in così tenue scienza niun decoro vi può esser mai; imperciocchè sono piccole cose, che s’aggirano quasi in ciascuna lettera, ed interpunzione di parole. Egli mostra finalmente che in quella scienza non vi si rinvenne giammai la dignità consolare, perchè ella è tutta di finte, e commentizie cose composta.

Ma le cabale, e sottigliezze degli antichi Giurisconsulti Romani non si fermarono punto quì. Poichè eglino non si contentarono già di aver


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