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intorno alla forza de’ giuramenti, ed intorno ad altre cose tali, sopra le quali gli autori delle nostre Leggi hanno ragionato coi loro Stoici principj,1 facciasi, dico, attenzione alle spiegazioni, e ragionamenti fatti da’ nostri Chiosatori sopra i testi suddetti, ed appena è, che uno il quale sia di giudizio, e di erudizione un pocolino fornito, possa contenere le risa per le tante inezie, e fole da costoro in tali occasioni spacciate. Ora tutte queste dottrine false, ridicole, inette, puerili, e stomachevoli, che dai primi Chiosatori furono a lor capriccio inventate, sono poi state accettate da coloro, che li seguitarono, con tanto rispetto, e venerazione, come se fossero tanti vangeli, e tante decisioni d’uomini infallibili. Noi non vogliamo qui farci a mostrare più distesamente le pessime conseguenze di questa cosa, nè far conoscere di quante altre opinioni false una sola opinione falsa, o primitiva possa essere l’origine, poichè questo ad altro luogo è riserbato. Ma quello, che quì devesi far considerare, si è, che siccome in ogni ben regolata Repubblica le Leggi debbono essere concepite per modo, che da tutti i membri di quelle possano venire agevolmente intese, mentre dovendo esse servire di norma, e regola alle azioni de’ Cittadini necessaria cosa è, che tutti le comprendano; così le Leggi Romane per non

  1. Perrenon animad. Jur. cap. 24. Jun. a Costa in not. ad §. 3. Inst. de Just. et Jur. Widvogel de Jur. Embryon. Hering de Stoic. Ictorum Philos. Huber. in Digression. part. I. Lib. I. cap. 2.

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