intorno alla forza de’ giuramenti, ed intorno
ad altre cose tali, sopra le quali gli autori delle
nostre Leggi hanno ragionato coi loro Stoici
principj,1 facciasi, dico, attenzione alle
spiegazioni, e ragionamenti fatti da’ nostri
Chiosatori sopra i testi suddetti, ed appena è, che
uno il quale sia di giudizio, e di erudizione un
pocolino fornito, possa contenere le risa per le
tante inezie, e fole da costoro in tali occasioni
spacciate. Ora tutte queste dottrine false,
ridicole, inette, puerili, e stomachevoli, che
dai primi Chiosatori furono a lor capriccio
inventate, sono poi state accettate da coloro,
che li seguitarono, con tanto rispetto, e
venerazione, come se fossero tanti vangeli, e
tante decisioni d’uomini infallibili. Noi non
vogliamo qui farci a mostrare più distesamente
le pessime conseguenze di questa cosa, nè
far conoscere di quante altre opinioni false una
sola opinione falsa, o primitiva possa essere
l’origine, poichè questo ad altro luogo è
riserbato. Ma quello, che quì devesi far considerare,
si è, che siccome in ogni ben regolata
Repubblica le Leggi debbono essere concepite
per modo, che da tutti i membri di quelle
possano venire agevolmente intese, mentre
dovendo esse servire di norma, e regola alle azioni
de’ Cittadini necessaria cosa è, che tutti le
comprendano; così le Leggi Romane per non
- ↑ Perrenon animad. Jur. cap. 24. Jun. a Costa in not. ad §. 3. Inst. de Just. et Jur. Widvogel de Jur. Embryon. Hering de Stoic. Ictorum Philos. Huber. in Digression. part. I. Lib. I. cap. 2.