ni non solamente non verrassi a capo giammai
d’intendere neppur la menoma parte delle Leggi,
ma non si saprà nemmeno in che maniera,
ed in quali circostanze applicarle. Potrei
far ridere il Leggitore, s’egli fosse qui il luogo
di mostrare quante scempiate cose abbiano
detto, e dican tuttavia coloro, che della Storia
antica, la necessaria cognizione non hanno.
Ed egli è incredibile di quanti spropositi,1
e di quante false opinioni vada carica la presente
Disciplina Legale, per avere i nostri primi
Interpreti delle Leggi di Giustiniano, i
consulenti, i trattatisti, e gli Autori di decisioni
cotanto ignorato l’antica Giurisprudenza Romana.
Così parimente l’ignoranza della vecchia
Filosofia, e spezialmente della Stoica,
alla quale la massima parte degli Autori delle
Leggi nostre2 si sono principalmente dati,
ha fatto prendere dei gran granchi a cotesti
bacalari di Giurisprudenza, che messi si sono
ad interpretare a lor modo le Leggi di Giustiniano.
Facciasi attenzione a quello, che i nostri
buoni interpreti vanno ciarlando intorno
alle definizioni della Giurisprudenza in generale,
del Diritto della Natura, e della Giustizia,
intorno alle validità o nullità de’ contratti
fatti o per timore, o per inganno, intorno
al feto ancora chiuso nel ventre della madre,
- ↑ Hamberger. de Utilit. ex Hum. Lit. in Jurisp. Stud. capienda.
- ↑ Merillius Lib. I. Obser. 8. 10. 17. et alibi Everh. Otto de Stoica Ictorum Philos. Scheumburg Jurispr. Ictorum Stoica. Gundling. Trebetius Testa ab Jniur. Liberat.