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LE LEGGI ROMANE. 145

ad Legem Romanam se convertunt; quando per Legem non æstimant acquirere, ad capitula (Regum Francorum) confugiunt: sicque interdum fit, ut nec capitula plene conserventur, nec lex. Veggasi su di ciò un esempio riferito da Cristiano Gottl. Riccio nel suo Spicilegio Historico Diplomatico de Juris Justinianei in aulis Germ. Principum a sæculo XIII. et XIV. Ufu Pragmatico.

Ma non basta, che il giovane pratico sappia bene la Teorica, e che degli Statuti, e consuetudini della patria abbia una sufficiente cognizione. Imperocchè è necessario principalmente, che si procacci una vasta notizia delle più importanti quistioni, che a' giorni nostri, e ne' fori di oggidì sogliono nascere. Sono pur poche quelle controversie, che colle sole Leggi Romane possano esser decise, come noi già abbiamo fatto ampiamente vedere, non servendo ora queste Leggi quasi ad altro, che a sapere i principj, ed i fondamenti della Giurisprudenza. Così ancora non troppe sono le liti, che col solo ajuto degli Statuti, e delle patrie consuetudini possano venire troncate. I Fidecommissi, i Maggioraschi, le Primogeniture, e generalmente ogni sorta di successione, le doti, i concorsi de’ creditori fanno saltar fuori giornalmente delle dispute, che nè dalle Leggi Romane, nè dagli Statuti sono state per veruna maniera toccate. Per venire adunque in cognizione di queste quistioni conviene aver ricorso ai Libri de’ Giureconsulti pratici, o consulenti, o controversisti, o trattatisti, o raccoglitori di decisioni, o scrittori di repertorj, che sieno. A questo effetto tutti son buoni: perchè


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