ad Legem Romanam se convertunt; quando per
Legem non æstimant acquirere, ad capitula (Regum
Francorum) confugiunt: sicque interdum fit, ut
nec capitula plene conserventur, nec lex. Veggasi
su di ciò un esempio riferito da Cristiano Gottl.
Riccio nel suo Spicilegio Historico Diplomatico de
Juris Justinianei in aulis Germ. Principum a sæculo
XIII. et XIV. Ufu Pragmatico.
Ma non basta, che il giovane pratico sappia
bene la Teorica, e che degli Statuti, e consuetudini
della patria abbia una sufficiente cognizione.
Imperocchè è necessario principalmente, che
si procacci una vasta notizia delle più importanti
quistioni, che a' giorni nostri, e ne' fori di
oggidì sogliono nascere. Sono pur poche quelle
controversie, che colle sole Leggi Romane possano
esser decise, come noi già abbiamo fatto
ampiamente vedere, non servendo ora queste
Leggi quasi ad altro, che a sapere i principj, ed
i fondamenti della Giurisprudenza. Così ancora
non troppe sono le liti, che col solo ajuto degli
Statuti, e delle patrie consuetudini possano
venire troncate. I Fidecommissi, i Maggioraschi,
le Primogeniture, e generalmente ogni sorta di
successione, le doti, i concorsi de’ creditori fanno
saltar fuori giornalmente delle dispute, che nè
dalle Leggi Romane, nè dagli Statuti sono state
per veruna maniera toccate. Per venire adunque
in cognizione di queste quistioni conviene
aver ricorso ai Libri de’ Giureconsulti pratici, o
consulenti, o controversisti, o trattatisti, o
raccoglitori di decisioni, o scrittori di repertorj, che
sieno. A questo effetto tutti son buoni: perchè