che dalla ragion naturale viene insegnata , che
in ogni Legge devesi aver riguardo allo spirito,
all’intenzione, ed al fine, e non già alle sole
parole, che non sono già il midollo, ma la pura
corteccia della Legge. Sicchè ne viene per
necessaria conseguenza, che dove si sia l’istesso
fine, l’istesso spirito, e l’istessa intenzione, debba
anche aver luogo la medesima decisione, benchè
lo Statuto non faccia alcuna espressa menzione
del caso, o della persona, che viene in
controversia. Così per cagione di esempio, se lo
Statuto esclude dalla successione le femmine,
quando vi siano de’ fratelli maschi, s'intende,
ch’esse restano in vigore dello stesso Statuto escluse,
benchè i fratelli da altra madre, ma però dall’
istesso padre discendessero, e benchè lo Statuto
solamente de’ fratelli germani parlasse, quando
non apparisse espressamente, che il Legislatore
in favore di questi soli abbia voluto così disporre:
perchè altramenti devesi credere, che lo
statuente abbia avuto in mira di privare dell’ ere-
dità le donne in favore dell’agnazione; quantunque
egli non avesse per avventura con precise,
e chiare parole fatto manifesto questo suo
fine. Ora l’agnazione vien conservata non
solamente da un fratello germano, ma sippure da
un consanguineo. Sicché avendo nell’uno, e nell’
altro la medesima ragione luogo, ne deve anche
in amendue seguitar la medesima decisione. Per
questa cagione ancora non posso io fare a meno
di scandalezzarmi grandemente di una assurdissima
opinione; che da' certi legali viene insegnata,
e sostenuta, la quale è questa. Quando in una