Pagina:Pilati - Ragionamenti intorno la legge naturale e civile, 1766.djvu/143


LE LEGGI ROMANE. 139

rei di gravissimi delitti; e senza fare il menomo uso della tortura, sono venuti in cognizione della verità per altri modi onesti, e leciti. Imitate anche voi altri lo esempio di questi: specchiatevi nella Legge del Divino Legislatore degli Ebrei, il quale al popolo suo non ha dato alcun cenno della tortura: e però da essi mai fu adoperata. Seguite lo esempio di tanti popoli, che per altro da noi con troppa ingiustizia vengono tenuti per barbari, i quali mai nissun uso han fatto della tortura, come sarebbe a dire i Sassoni, gli Alemanni, gli Scoti, ed i Franchi, uniformatevi al costume de’ presenti Inglesi, i quali ogni sorta di tortura hanno in abbominazione per modo, che, come attesta Barclaio al capo quar- to del suo Icon animorum, non se ne servono neppure nel delitto di Lesa Maestà. Cedete finalmente alle ragioni, ed all’autorità di tanti valentuomini, come lo Scottano, Antonio Matteo, il Wefenbecio, il Montesquieu, il Bielefeld, e parecchj altri, i quali per questo empio, ed inumano costume un grande orrore hanno manifestato di avere. Laonde lo studente pratico da’ processi criminali deve notare, osservare, ed imprimersi bene nell’ animo solamente quello che vi è di buono, e non anche queste crudeltà, e tante altre infami trappole de’ Giudici ad ingannare i rei unicamente indirizzate. Insieme colla lettura de’ processi devesi anche unire lo studio degli Statuti municipali, e delle consuetudini: poichè tanto i primi, quanto le seconde ad ogni altra Legge precedono: e le Leg-


I 6 gi