delitto persista nella sua deposizione, come
ancora per purgare la infamia del testimonio,
che annessa è al delitto da lui confessato. Si
può egli sentir cosa più insensata di questa?
dar la tortura ad un testimonio per vedere,
se sia costante nel suo detto, quando certa
cosa è, che il tormento lungi dal fare in favore
dell’ altro correo, contra di cui avesse
prima deposto, ritirare al testimonio la sua
prima deposizione, lo indurrebbe piuttosto a
deporre contro il compagno, benchè prima lo
avesse fatto, e non avesse avuto intenzione
di farlo . Tutti i testimoni già sanno, che
il Giudice cerca continuamente delle deposizioni
in favore del fisco; e però la tortura non
è un mezzo, che possa servire ad obbligare
il testimonio, che ritratti una deposizione non
vera contra il vero supposto complice; ma essa
serve piuttosto a far deporre il falso in favore
del fisco, ed in pregiudizio del preteso
correo. Inoltre non è egli una vera bestialità
il dire, che la tortura purga l’infamia,
quando tutto all’ opposto ella è cosa sicura,
che il tormento al meno nell’opinion comune
del volgo basterebbe per se solo a rendere infame,
chi anche nol fosse prima? E certamente
neppure la gente prudente può avere buona
opinione di chi dal Giudice sia stato
reputato meritevole della tortura. Che diamine!
di pensare adunque si è questa, che quella cosa,
la quale arreca infamia, pur si adoperi
per purgare l’infamia? Oh storditi, o bestie!
finitela una volta, e tralasciate di tormentare