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LE LEGGI ROMANE. 131

al solito de’ Legali scrivono tuttociò, che hanno imparato da’ vecchi, o che la loro sciocca fantasia lor ha suggerito, senza altramenti pensare, se sia buona, o cattiva cosa. Per rendere tutto questo più chiaro vogliamo noi fra molte migliaja, che potremmo, un solo esempio, affin d’ essere più brevi, trascerre. Accade spesse fiate, che altri o per malizia, o per obblivione pretenda da un altro, che questi gli paghi il debito, che una volta teneva, ma che poi ha col pagamento estinto. Venendo la controversia portata in giudizio, l'attore suol fare posizioni, nelle quali pone tra le altre cose, che il reo ha ricevuto da lui per cagione di esempio mille fiorini. Se il reo a questa posizione risponde, che gli ha bensì ricevuti, ma che gli ha anche restituiti: esso è perduto, quando non abbia altre prove, che persuader possano il Giudice della restituzione seguita. La ragione della soccombenza del reo in mancanza di altre prove si è, che la risposta alla posizione può secondo il principio de’ Legali essere divisa, e quella venire dall’ attore accettata rispetto a quello che contiene di favorevole, ed all’ incontro rigettata riguardo all’ opposto, e contrario: così in questo caso l'attore può accettare la confessione del reo, in quanto dice di aver ricevuto i mille fiorini, e può rigettare l’altro membro della risposta, dove dice, che gli ha però anche restituiti; all’ incontro se nello stesso caso sopra la medesima posizione l' accorto, od avvertito reo risponde: Io non ho ricevuti i mille fiorini, se non gli ho anche restitui-


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