ti vizj, onde sono infette le Leggi Romane,
impediscono, che non se ne possa ne' nostri fori
quell' uso fare, che si converrebbe, e che inoltre la
necessità ha messo in dovere gl’interpreti, ed i
Giureconsulti d’introdurre colle loro ora buone,
ed ora sciocche interpretazioni, estensioni, e
limitazioni un’altra parte di Giurisprudenza, che
troppo più vasta, e più ampia è di quella, che
nella sola, ed immediata cognizione delle Leggi
consiste; così ne seguita, che la maggiore, e più
sostanzial parte di un vero Giurista dallo studio
della pratica principalmente si formi.
Laonde possiamo con ogni sicurezza conchiudere,
che ben miseri legali sono coloro, i quali
al solo studio delle Leggi Romane si danno,
e propriamente Teorici s’appellano. Costoro in
due classi si possono acconciamente dividere;
l'una delle quali comprende i Teorici critici, ed
eruditi, e l’altra contiene quelli, che d'ogni erudizione,
di ogni letteratura, e di ogni altra cognizione
sforniti all’interpretazione delle Leggi
si danno, i quali brevemente Teorici barbari chiamare
si debbono.
I primi vanno in traccia de' testi scorretti, troncati,
giuntati, o per altra maniera depravati. Essi
cavano fuori le contrarietà delle Leggi, e trovano
i modi di conciliarle, oppur le dichiarano
irreconciliabili: Essi spargono il lume laddove in
qualche testo regnan le tenebre: Essi danno la
storia di quelle leggi, che senza tale cognizione
riuscirebbono oscure: Essi raccontano l’origine,
ed il progresso di certe leggi, rapportano la mente,
ed il fine del Legislatore nello stabilimento
di quelle, e fanno con ciò sapere fin dove si pos-