optime habuere compertum id quod res est, omne
pene jus nostrum constare centonibus, in quibus pleraque
compluribus locis, sed non eadem peræque dexteritate
tradita chimæras continent inextricabiles.
Ora questa reca agli studiosi della Legge un molto
maggiore incomodo, ed alla Disciplina legale
un maggior malanno di quello, che altri, che di
queste cose non è pratico, figurare si possa. Imperciocchè
egli è talvolta troppo difficile lo scoprire,
quando da qualche Legge posteriore abolite
sieno le anteriori. E poi impossibile riesce
più volte lo stabilire precisamente fin dove estender
si debba l’abrogazione fatta dalla Legge posteriore,
e se quella convenga restringere alla sola
cosa principale, che dall’Autor della Legge posteriore
si è espressamente avuta allora in mira,
o se faccia di mestieri anche l’allargarla alle altre
materie somiglianti, connesse, e correlative.
Dal che nasce poi, che per non sapere gl’interpreti,
ed i Dottori primieramente, se abrogato
venga il Gius già stabilito, o nò, e poi fin dove
si estenda in ogni caso quella abrogazione,
si danno ad inventare ogni sorta di spiegazioni,
eccezioni, limitazioni, distinzioni, e supposizioni
inette, insussistenti, e false. E siccome in ciò
gli uni con gli altri non passano, se non che rade
volte, d’accordo, così dispute ne nascono, e
liti infinite.
La stoltizia e balordaggine de’ Compilatori commise
in questo punto de’ maggiori errori ancora;
poichè accorgendosi eglino talvolta, che molti
passi, i quali essi stavano ricopiando, contenevano
in un o l’altro membro il Giure antico, e
già abolito, lasciavano di copiare quel membro,