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Leggi Romane. 99

optime habuere compertum id quod res est, omne pene jus nostrum constare centonibus, in quibus pleraque compluribus locis, sed non eadem peræque dexteritate tradita chimæras continent inextricabiles. Ora questa reca agli studiosi della Legge un molto maggiore incomodo, ed alla Disciplina legale un maggior malanno di quello, che altri, che di queste cose non è pratico, figurare si possa. Imperciocchè egli è talvolta troppo difficile lo scoprire, quando da qualche Legge posteriore abolite sieno le anteriori. E poi impossibile riesce più volte lo stabilire precisamente fin dove estender si debba l’abrogazione fatta dalla Legge posteriore, e se quella convenga restringere alla sola cosa principale, che dall’Autor della Legge posteriore si è espressamente avuta allora in mira, o se faccia di mestieri anche l’allargarla alle altre materie somiglianti, connesse, e correlative. Dal che nasce poi, che per non sapere gl’interpreti, ed i Dottori primieramente, se abrogato venga il Gius già stabilito, o nò, e poi fin dove si estenda in ogni caso quella abrogazione, si danno ad inventare ogni sorta di spiegazioni, eccezioni, limitazioni, distinzioni, e supposizioni inette, insussistenti, e false. E siccome in ciò gli uni con gli altri non passano, se non che rade volte, d’accordo, così dispute ne nascono, e liti infinite.

La stoltizia e balordaggine de’ Compilatori commise in questo punto de’ maggiori errori ancora; poichè accorgendosi eglino talvolta, che molti passi, i quali essi stavano ricopiando, contenevano in un o l’altro membro il Giure antico, e già abolito, lasciavano di copiare quel membro,



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