di Giustiniano punto non si confacessero, furono
ciò non ostante dai poco avveduti Compilalatori
trasportate nel Corpo delle Leggi. E quinci
avviene, che quando si crede di aver nelle
Pandette ben compresi, e fitti nella mente i più sostanziali
principj del Giure, passando poi al Codice,
ed alle Novelle, bisogna lasciare da un canto
molte cose apprese innanzi, ed impararne delle
altre del tutto opposte alle prime, per essere
state le decisioni sparse per entro alle Pandette,
dalle più recenti Leggi di Giustiniano, od anche
de’ suoi antecessori cassate, ed annichilate. Peggior
male ancora si è, che nelle stette Pandette
s’incontrano assai sovente delle Leggi, le quali
contengono un altro Gius contrario a quello,
che in tante altre Leggi viene insegnato, senza
che neppure il minimo segno dato ci venga, che
quella tale, e tal Legge una recente, ed a quella
delle altre Leggi opposte dottrine contenga.
Il Noodtio1 adduce un bellissimo saggio di
quello, che diciamo: arrecando delle Leggi cavate
dai titoli delle Servitù Reali, che sono registrate
nei Digesti, le quali Leggi contengono
delle dottrine, che l’istesso Autore per mezzo
d’altre Leggi tirate dai medesimi titoli, prova essere
state dalla consuetudine abrogate, benché in
quelle Leggi non ne venga neppure dato il minimo
cenno. E dopo d’aver tutto ciò bastevolmente
provato, conchiudendo dice l’Autore:
Miror non esse observatum a viris doctis, qui alioquin
- ↑ Lib. 1. cap. 2. Probab. add. Cujac. in Tractat. ad Africanum cap. 8. in L. 34. D. Mand.