Pagina:Pietro Jacopo Fraticelli Delle Antiche carceri di Firenze denominate delle Stinche.djvu/14


15

il Carnefice, potesse esser forzato chiunque de’ detenuti per debito, a farne le veci1. Forse con questa diffamatoria legge volle impedirsi quello che taluni in tempi a noi più vicini operarono, facendosi cioè metter prigioni spontaneamente, affine di trovare caritatevoli persone, che pagassero per loro i debiti veri ed i finti, ovvero quelli fatti e i da farsi2.

Nel 1789 le spese per il mantenimento di queste Prigioni delle Stinche costò al Governo la somma non molto rilevante di lire 43573.

Ma devesi però premettere che fino dal Gennajo del 1780 non istavano più nelle medesime i debitori civili; perciocchè il Granduca Pietro Leopoldo avendo considerato che erano per i falliti troppo rigorose, fece preparare per essi delle convenienti abitazioni presso il Palazzo di Giustizia, e precisamente ov’era in antico il Presbiterio della Parrocchia e Chiesa soppressa di S. Apollinare, (e queste furono chiamate le Stinche nuove), e destinò le vecchie a servire di Ergastolo o luogo di detenzione ad alquanti di coloro che venissero condannati alle galere od alla prigionia4. In questa medesima circostanza il sullodato

  1. Lastri, l’Osservator fiorentino, Vol. V, pag. 146.
  2. A questa legge possono anche aver dato luogo gli inconvenienti nati dall’altra, emanata dalla Repubblica nella carestia del 1347, annunziatrice della pestilenza dell’anno seguente. In essa adunque fra le altre cose si prescriveva, che non si potesse carcerare alcuno per un debito che non passasse i cento fiorini, e che si dovessero toglier di carcere tutti i debitori di una somma al di sotto di lire cento.
  3. Prospetto del Governo della Toscana sotto il regno di S. M. l’Imperator Leopoldo II., Firenze 1790, Z.
  4. La semplicità delle leggi, l’esatta e non arbitraria