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sono talmente invasi da sì reprobo spirito, che, abusando del sacro ministero della predicazione, se ne fanno apertamente, con rovina e scandalo dei fedeli, propugnatori ed apostoli.

Fin dal 31 luglio 1894 il Nostro Antecessore, per mezzo della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, richiamò l’attenzione degli Ordinari su questa grave materia. Le disposizioni e le norme date in quel pontificio documento Noi le manteniamo e rinnoviamo, onerando su di esse la coscienza dei Vescovi, perchè non abbiano ad avverarsi mai in veruno di loro le parole di Nahum profeta: Dormitaverunt pastores tui1. — Nessuno può avere facoltà di predicare, nisi prius de vita et scientia et moribus probatus fuerit2. I sacerdoti di altre diocesi non debbono ammettersi a predicare senza le lettere testimoniali del proprio Vescovo. — La materia della predicazione sia quella indicata dal divin Redentore, là dove disse: Praedicate evangelium3 .... Docentes eos servare omnia quaecumque mandavi vobis4. Ossia, come commenta il Concilio di Trento: Annunciantes eis vitia, quae eos declinare, et virtutes quae sectari oportet, ut poenam aeternam evadere et caelestem gloriam consequi valeant5. — Quindi si bandiscano del tutto dal pulpito gli argomenti più acconci alla palestra giornalistica ed alle aule accademiche che al luogo santo; si antepongano le prediche morali a conferenze, il men che possa dirsi, infruttifere; si parli non in persuasibilibus humanae sapientiae verbis, sed in

  1. III, 18.
  2. Conc. Trid., Sess. v. cap. 2, De Reform.
  3. Marc. XVI, 15.
  4. Matth. XXVIII, 20.
  5. Loc. cit.