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dai loro parroci, anzichè dover assistere a predicazioni che producono più male che bene.

Un altro campo, dove tra il giovane clero si va trovando purtroppo ansa ed eccitamento a professare e propugnare la esenzione da ogni giogo di legittima autorità, è quello della cosi detta azione popolare cristiana. Non già, o Venerabili Fratelli, perchè questa azione sia in sè riprovevole o porti di sua natura al disprezzo dell’autorità, ma perchè non pochi, fraintendendone la natura, si sono volontariamente allontanati dalle norme che a rettamente promuoverla furono prescritte dal Predecessore Nostro d’immortale memoria.

Parliamo, ben intendete, della Istruzione, che circa l’azione popolare cristiana emanò per ordine di Leone XIII la Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari, il 27 gennaio 1902 e che fu trasmessa a ciascun di voi, perchè nelle rispettive diocesi ne curaste l’esecuzione. — Questa Istruzione altresì Noi manteniamo, e colla pienezza di Nostra potestà ne rinnoviamo tutte e singole le prescrizioni; come pure confermiamo e rinnoviamo tutte le altre da Noi stessi all’uopo emanate nel Motuproprio del 18 dicembre 1903 De populari actione christiana moderanda, e nella Lettera circolare del diletto figlio Nostro Cardinale Segretario di Stato, in data 28 luglio 1904.

In ordine alla fondazione e direzione di fogli e periodici, il clero deve fedelmente osservare quanto è prescritto nell’art. 42 della Costituzione Apostolica «Officiorum»1: Viri e clero.... prohibentur quominus; absque praevia Ordinariorum venia, diaria vel folia periodica moderanda suscipiant. — Parimente, senza il

  1. 25 Gennaio 1897.