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alcun limite di tempo. Ma il Parlamento temperò queste disposizioni, cambiando l’obbligo in facoltà per i Comuni, e limitando a 25 anni il vincolo alle proprietà derivante dai suddetti piani.

E in quanto all’esecuzione diretta di qualunque parte del piano, fu lasciata la più grande libertà ai Comuni coll’art. 92 della legge così concepito:

«L’approvazione del piano regolatore equivale ad una dichiarazione di pubblica utilità, e potrà dar luogo alle espropriazioni delle proprietà nel medesimo comprese, osservate le prescrizioni della presente legge.»

Non crediamo superfluo aver rammentato le disposizioni della legge, e le ufficiali dichiarazioni sullo spirito della medesima, perchè i Signori Consiglieri possano comprendere la grande differenza che la legge sulle espropriazioni fa tra le opere, che si vogliono eseguire immediatamente, e quelle per le quali si vuole soltanto avere la facoltà di esecuzione a tempo. Per le prime è necessario stanziare in antecedenza i mezzi per le spese dell’esecuzione, se vuolsi ottenere il Decreto di pubblica utilità, il quale rende obbligatoria l’esecuzione stessa in un termine determinato e relativamente breve. Per le seconde basta farle approvare col procedimento dei piani regolatori, per avere la facoltà di eseguirle, se ed in quanto lo permettano le condizioni finanziarie del Comune richiedente, o le risorse benché indeterminate che possano aversi in un lasso ben lungo di anni. Così pertanto rimane dimostrata la convenienza del piano proposto per la riforma edilizia della nostra città, quantunque assai vasto; ed è giustificata puranco la ulteriore estensione, che la maggioranza della Com-