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possa approvare per gli effetti legali. E che lo spirito della legge sia quello di sopra indicato, ce lo dice la relazione fatta dal Ministero al Re, nel presentargli per la firma la legge del 25 giugno 1865 sulla espropriazione per pubblica utilità. Ivi dopo avere accennato allo scopo dei piani regolatori si danno le seguenti spiegazioni:

«Vuolsi dunque redimere questa parte dell’abitato dallo stato miserando in cui si trova e conquistarlo alla civiltà? Sarebbe cosa non pur malegevole ma quasi impossibile, lo espropriare tutti gli edifizi dell’intiero quartiere; i mezzi finanziari farebbero difetto ai municipi; nè lo consentirebbe l’interesse medesimo degli abitanti, i quali in gran numero e a un tratto verrebbero ad essere privi di tetto, senza forse poter trovare ove ricoverare.

«D’altronde ragione e umanità non consentono, che i proprietari riedificando i loro edifizi ne conservino quella viziosa disposizione, che è causa permanente di malattie, e di altri gravi sconci, e per cui la potestà pubblica sarebbe poi obbligata a far distruggere, pagando costruzioni, che l’utile generale esigeva non si fossero eseguite nè rinnovate.

«A questa bisogna si provvede assai acconciamente disponendo, che possano i Comuni formare piani edilizi da approvarsi dall’autorità competente, ai quali i proprietari aventi case o terreni, in essi piani compresi debbano uniformarsi, quando vogliano, o debbano ricostruire i loro edifizi, o modificare altrimenti le loro proprietà.

«I municipi corrisponderanno ai proprietari una con-