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Camera dei Deputati - 617 - Senato della Repubblica


IX LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -- DOCUMENTI

- la modifica delle norme in tema di facoltà di libertà provvisoria in presenza dei reati di eversione - anche tentata - nei confronti dello Stato e della Costitueione, nonchè di violazione delle norme sull’ordine pubblico, di rapina a mano armata, si sequestro di persona e di violenza in generale.
a2) Ordinamento del Governo
i - legge sulla Presidenza del Consiglio e sui Ministeri (Cost. art. 95) per determinare competenze e numero (ridotto, con eliminazione o quasi dei Sottosegretari);
ii - legge sulla programmazione globale (Costit. art. 41) incentrata su un Ministero dell’economia che ingloba le attuali strutture di incentivazione (Cassa Mezz. - PP.SS. - Mediocredito - Industria - Agricoltura), sul CNEL rivitalizzato quale punto d’incontro delle forze sociali sindacali, imprenditoriali e culturali e su procedure d’incontro con il Parlamento e le Regioni;
iii - riforma dell’amministrazione (Costit. articoli 28-97 e 98) fondata sulla teoria dell’atto pubblico non amministrativo, sulla netta separazione della responsabiltà politica da quella amministrativa che diviene personale (istituzione dei Segretari Generali di Ministero) e sulla sostituzione del principio del silenzio-rifiuto con quello del silenzio-consenso;
iiii - definizione della riserva di legge nei limiti voluti e richiesti espressamente dalla Costituzione e individuazioni delle aree di normativa secondaria (regolamentare) in ispecie di quelle regionali che debbono essere obbligatoriamente limitate nell’ambito delle leggi cornice.
a3) Ordinamento del Parlamento:
i - ripartizione di fatto, di competenze fra le due Camere (funzione politica alla CD e funzione economica al SR);
ii - modifica (già in corso) dei rispettivi Regolamenti per ridare forza al principio del rapporto (Costit. art. 64) fra maggioranza-Governo da un lato, e opposizione, dall’altro, in luogo della attuale tendenza assemblearistica.
iii - adozione del principio delle sessioni temporali in funzione di esecuzione del programma governativo.