Pagina:Pertusati Teodoro Della scienza e di Cesare Beccaria 1870.djvu/12


15

dottrine sistematiche; si chiede l’osservazione la più accurata, il più analitico esame delle potenze dell’anima nostra. Tali meditazioni tuttavia non guidano a buon fine, se la mente non è maturata in ogni maniera di studi; per questo importa che le scienze, svoltesi in equo modo, offrano siffatto alimento all’intelligenza, pel quale possa produrre la scienza filosofica del diritto. Epperò l’età antica fu ragione e norma al progresso de’ tempi di mezzo, questi lo furono alla moderna riforma; il rinnovamento de’ metodi produsse quella delle scienze, entrambi generarono la Filosofia del diritto, per la quale si poterono determinare l’obbietto, i limiti, e lo scopo della criminale giurisprudenza.

Primo Ugone Grozio1 vuole che avanti ogni altra ricerca s’indaghi quale sia il supremo principio di diritto, e lo rinviene nella socialità governata dalla ragione. In tal modo riuscì facile a Puffendorf ed ai successivi il distinguere l’impero della religione e delle tradizioni da quello della giurisprudenza, e conchiuse che ogni legge deve alla scienza razionale far richiamo. A deplorevoli principi giunge Obbes, pure pigliando le mosse di là donde partiva il Grozio. L’uomo non è già, così egli sentenzia, un animale politico, suo stato naturale è una guerra perpetua ed universale di tutti contro tutti; il dispotismo ha pertanto radice io natura ed è fatto legittimo dalla conquista2. Con più

  1. De jure belli et pacis. Prolog.
  2. De cive