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ad essere di nuovo preso prigione da un Feudatario in un Castello, 1 dove a’ 25 d’ Agosto 1419 non senza sospetto di veleno infelicemente morì.

L’anno 1424 terminarono questi sconcerti col Duca Federico, cui fu concessa l’investitura di Eppan, di Castel Fondo, di Caldaro, e di tutto quello, che Enrico di Rottemburgo aveva ricevuto in Feudo dalla Chiesa di Trento, come pure di diversi altri Feudi di altri Vassalli.

Non molto dopo succedettero i Concordati della Germania colla Santa Sede stipulati l’anno 1448 2 dei quali quattro sono i capi.

Il primo spiega i beneficj, che sono di nomina Pontificia. Il secondo tratta delle elezioni, o confermazioni de’ Vescovi. Il terzo determina l’alternativa de’ mesi per la collazione de’ Canonicati, dove Febbrajo, Aprile, Giugno, Agosto, Ottobre, e Dicembre restarono ai Capitoli, e gli altri mesi al Sommo Pontefice. Il quarto determina le Annate. Questi Concordati si osservarono dalla Chiesa di Trento, come compresa nel corpo dell’Impero Germanico.

Ma ritornando alle nostre Valli, altro tumulto popolare accenna il Pincio succeduto sotto il Vescovato di Giovanni Hinderbrachio verso l’anno 1468. Certi banditi, e scellerati, carichi di debiti, ottenuto un salvocondotto dall’Arciduca Sigismondo, si rivoltarono contro il Vescovo. Ma sulle rimostranze del Vescovo l’Arciduca ritirò la sua protezione, e umiliati i sediziosi la calma fu ristabilita. 3

Non si aveva finora nell’Impero Germanico potuto stabilire la pace pubblica, onde frequenti erano le sedizioni, e la guerra privata colle condizioni prescritte nella bolla d’oro sovraccennata continuava. Avevano gli Stati sollecitati gli Augusti: ma quest’ epoca fortunata fu riserbata a Massimiliano I., da cui la tanto celebre, pubblica, e perpetua pace fu sanzionata nella Dieta di Wormazia l’anno 1495. I principali Articoli sono riportati dal Mascovio. 4

I. Che niuno dinunzi all’altro la guerra, nemmeno lo spogli, lo prenda, lo assedi, o colla forza lo scacci dal possesso: ma tutti provino l’effetto del diritto (trattando la quistione per le pacifiche vie della giustizia).

II. A’ sudditi forestieri si permette di passare liberamente per il Territorio senza recar loro molestie.

III. Che niuno seduca gli altrui sudditi, nè gl’ inciti contro i loro Signori, nè fomenti i fuggitivi per delitti.

IV. Gli Stati tengano in dovere i vagabondi.

V. Che niuno con consiglio, o con danaro presti ajuto ai violatori della pace; ma piuttosto ricercato presti assistenza contro i medesimi, ed ajuti ad eseguire il bando.

  1. In Castro Spori. Pinc. Lib. III. pag. 20. Monumenta cit. pag. 126.
  2. Riegger Corp. Jur. Publ. pag. 65 & seq.
  3. De vitis Trident. Pontif. Lib. IV. pag. 29. a tergo. Il Pincio nomina questi sediziosi "Lurcones."
  4. Lib. I. cap. III. Jur. Publ.