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cipe Vescovo di Trento vi tenne un suo giudice con titolo di Assessore, che risiedeva in Cles, e vi ebbe pure un Massaro per l’economico camerale della così appellata Giurisdizione Assessoria di Cles. Dall’Assessore in seconda instanza si poteva aggravare al Consiglio di Trento, e da questo importando il merito della lite fiorini mille, s’appellava a Supremi Dicasterj dell’Impero Germanico. Vi erano poi de’ Vicarj per le cause minori. Nelle cause criminali sembra stravagante, che non vi sia stata alcuna revisione, e se il Principe non usava clemenza, le sentenze passavano in giudicato, e si eseguivano, abbenchè talvolta si trattasse della vita, dell’onore, della libertà, e delle sostanze delle persone.1 Delle Giurisdizioni Austriache, che vi sono sparse, se ne farà la descrizione nella Topografia. Il paese va diviso in tre quartieri denominati uno il quartiere di mezzo, un altro di là dell’acqua, e il terzo della Valle di Sole. Ciascuno di questi quartieri avea il suo Sindaco eletto dalle rispettive Pievi: e v’era un Capitano delle Valli nominato dal Principe.
Il Magistrato patrio veniva composto dal Capitano delle Valli, dall’Assessore, e dai tre Sindaci de’ nominati quartieri coll’intervento de’ Sindaci particolari delle Pievi: avea l’ispezione economica delle Valli, e decretava intorno a ciò, che permettevano i Privilegi delle medesime; vi assisteva pure il Massaro eletto dal Principe, che rappresentava il Fisco, ed amministrava le rendite camerali della mensa Principesca.
La contribuzione per la difesa del paese, in cui concorreva col Principato di Trento, assieme col feudo Vescovile di Rabbi ( non compreso l’ Austriaco, ) era di Fanti 181, che in ragione di fiorini 54 per cadauno formavano l’importo della Steura dominicale, e glebale, in tutto fiorini 9773 carantani 53, che si pagava in due termini a San Giorgio e Sant’Andrea allo Steuraro del Principato da spedirsi alla cassa provinciale del Tirolo.
Il peso, le misure, il corso delle monete erano tutte cose sul piede Trentino, la misura poi del vino era più picciola di otto boccali della Trentina.
Il Codice Giudiziario, lo Statuto di Trento, e le leggi Romane erano li fonti per decidere le cause civili, e criminali. 2 Per
- ↑ Questo metodo conviene ora nominarlo l’antico, dacchè il Principato passò sotto gli Augusti Auspizj di Francesco II., come si dirà a suo luogo.
- ↑ Il Barone di Hormayr, Segretario attuale della Imp. Reg. Cancelleria di Stato, pubblicò in Tedesco ( Vienna 1803 ) un’Opera che illustra molto la Storia Tirolese degli oscuri Secoli di mezzo; Opera, che conviene riguardarla come la prima nel Tirolo uscita in questo genere. Nella seconda Parte, che contiene li Documenti, riporta egli al Num. CLIII. una Donazione di Ulrico Conte di Ulten a Gerardo Vescovo di Trento di tutti i suoi allodj nel Vescovato: "Actum Tridenti 5 Januarius 1231." E come si legge alla Pag. 365. di detta Opera, il Notajo clausula il Documento colla Legge che si ritrova nelle Pandette di Giustiniano. Da ciò veniamo a comprendere, che queste in Trento si usarono 80 anni circa dopo la morte di Irnerio, che le aveva spiegate nella Università di Bologna.