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ratorie del 13 e 14 novembe, concorsero con gli altri faziosi la mattina del 15 alla Cancelleria per sostenere gli avvenimenti; furono fra quelli, che per le pubbliche vie insultando alla memoria dell’estinto, plaudivano da forsennati all’assassinio; apparvero infine armati fra i ribelli del giorno 16 al Quirinale; fatti, e circostanze, che provate col detto del rivelante, di Coinquisiti, e di più testimoni spiegano a sufficienza la criminosa cooperazione da loro prestata al delitto.

Considerando, che Filippo Facciotti malgrado l’ostinato negativo contegno tenuto nel corso dei suoi interrogatori, ammetteva tuttavia il suo intervento ai raduni notturni nel fienile del Brunetti, ove pur diceva, che fossero distribuite ai congiurati delle pistoiese Francesco Costantini pure ammetteva, che in special modo dai lavoranti di Tor di Quinto dipendenti dal Brunetti veniva indicato insieme al fratello, come uno di quelli, che erano concorsi all’uccisione del Rossi.

Considerando come a carico di Innocenzo Zeppacori si abbiano le stesse prove superiormente accennate, che gravano i Prevenuti Filippo Facciotti, e Francesco Costantini.

Considerando che lo Zeppacori pel favore prestato all’assassinio, ed alla rivoluzione non solo veniva eletto Capopopolo del Rione Nono; ma otteneva pure dai triumviri la liberazione di una sua Amasia, che era stata poco tempo innanzi condannata a pena perpetua per omicidio.

Considerando come lo stesso inquisito abbia ammesso di aver seguito sempre il partito del Brunetti, ed in coincidenza di ciò si ha pure, che in tempo dell’anarchia reiteratamente palesasse alla sua Amasia, che l’assassinio del Rossi fu ordinato dallo Sterbini, dal Brunetti, e da altri, e che ancor esso era intervenuto al Condetto, ed aveva presenziato la esecuzione del delitto.

Considerando, che per tutte le emergenze sopra esposte mentre non può dubitarsi della colpabilità dei suddetti inquisiti Colonnello Fratelli Facciotti, Francesco Costantini, e Zeppacori; è però da ritenersi che l’opera da loro data al delitto comunque efficace, e diretta, non fosse principale, nè da confondersi coll’azione de’ primari colpevoli.

Visto, e considerato tutt’altro da vedersi, e considerarsi.

Visti gli art. 100 § 2 e 13 del Regolamento Penale.

Il Supremo Tribunale ha dichiarato, e dichiara constare in genere di Omicidio in persona del Conte Pellegrino Rossi avvenuto in Roma nel Palazzo della Cancelleria Apostolica il giorno 15 di