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gnanimità sovrana venne amnistiata, non all’effetto di infligger pena, ma allo scopo unico della reintegrazione dei danni a favore degli eredi dell’ucciso, potrà oggi ricercarsi se consti del colpevole. L’assassinio Rossi non fu il mandato di segreta società, nè fu l’effetto o di una personalità, o di individuale modo di pensare politico, ma bensì flagrante la rivolta si volle nella tomba, (sic) per seppellire con lui la sua politica».

Come i lettori vedono, in questa singolare visione della gravissima causa che si discuteva c’era per parte dell’Avvocato Frassinelli nel tempo stesso della semplicità, della leggerezza, della ingenuità ed anche della furberia.

E la furberia consisteva nella premessa che l’effetto della punitiva giunti zia doveva limitarsi a coloro che come mandanti principali od esecutori diretti appaiono aver prestato opera all’omicidio del Rossi; poichè, da questa premessa, l’Avvocato Frassinelli si apprestava a dimostrare che niuno dei suoi sei difesi era stato o mandante principale o esecutore diretto e per conseguenza confidava francarli tutti sei di ogni responsabilità.

Di fatti dal § 17 al § 29 egli si diffuse a dimostrare quanto inconsistenti fossero le prove, quanto lievi gli indizi accumulati contro Giuseppe Caravacci dal Fisco e gli fu facile ottenere poi il proscioglimento di lui dall’accusa per non abbastanza provata reità.

E simile effetto sortì agevolmente la difesa fatta dall’Avvocato Frassinelli, nei paragrafi dal 29 al 33 dell’imputato Paolo Papucci, esso pure, come il Caravacci, figura di secondaria importanza nel processo, e contro il quale non erano risultate prove di molta entità.

Ed anche per Gioacchino Selvaggi, da lui difeso nel paragrafi dal 34 al 40, l’Avvocato Frassinelli, tuttochè il Selvaggi fosse persona di maggior rilievo del Caravacci e del Papucci nelle file del partito avanzato, consegui il proscioglimento dal carcere, quantunque sul Selvaggi il Fisco avesse raccolto indizi più gravi che sugli altri due, sebbene nè veramente serii, nè efficacemente convincenti.

Quattro soli paragrafi l’Avvocato Frasinelli consacrò alla difesa di Innocenzo Zeppacori, perchè mostrò di credere che le deposizioni dei quattro pescivendoli, che avevano asserito essere egli rimasto in pescheria sino all’una e mezza o alle due pomeridiane del 15 novembre, avessero costituito una coartata sufficiente per stabilire la di lui assenza dal palazzo della Cancelleria nell’ora del delitto; ma non pare che badasse abbastanza alle risultanze proces-