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112 il processo di pellegrino rossi

rigor di giustizia e in ragione delle vere resultanze degli atti, nessuno di quei cinque, pel fatto sempre dell’omicidio Rossi, si intende, avrebbe potuto esser condannato da mi Tribunale moderno alle pene enormi a cui furono — per ragione di stato — condannati dai due Turni riuniti del Supremo Tribunale della Sacra Consulta.

Quindi — giudicando quella sentenza con criteri giuridici e storici e alla stregua degli atti processuali — quella sentenza fu severa, ma non ingiusta per rispetto a Sante Costantini — il quale in parte per colpa propria, in parte per le resultanze gravissime degli atti, appariva, per lo meno, complice necessario del delitto — siccome sarebbe stata severa, ma non ingiusta se di uguale pena avesse potuto colpire Felice Neri, e Luigi Brunetti defunti e Angelo Bezzi, Antonio Ranucci e Filippo Trentanove contumaci — ma — fu iniqua per ciò che riguarda i cinque condannati Colonnello, Zeppacori, Bernardino e Filippo Facciotti e Francesco Costantini, e, finalmente in rapporto a Luigi Grandoni fu iniquissima e diede a tutto il giudizio l’impronta di enormezza giuridica quasi senza esempio simile nella storia moderna.

Imperocchè la condanna degli altri sei, per quanto o severa, o iniqua, il Supremo Tribunale la aveva decretata sulle conchiusioni di Monsignor Benvenuti Procuratore Generale Fiscale, ma pel Grandoni Monsignor Benvenuti, tanto avanti al secondo Turno, quanto avanti ai Turni riuniti, aveva conchiuso che, non essendo sufficienti gli indizi accumulati a carico di lui, si ordinasse la impinguazione degli atti.

La qual conchiusione dimostra ad evidenza che il Procuratore Generale Fiscale, vale a dire il propugnatore dell’applicazione della Legge, aveva veduta tutta la vacuità e la inconsistenza degli indizi raccolti contro il Grandoni, aveva notato come non fossero stati esaminati nientemeno che undici testimonii da esso addotti a propria discolpa; aveva rilevato come, non ostante molte apparenze che stavano contro di lui, mancassero in processo gli elementi necessarii per condannarlo.