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capitolo decimonono 111

fatti nel precedente Capitolo, quando venivo esaminando la relazione, o Ristretto sommario del Laurenti.

La maggior parte delle cose in quei considerando spacciate per cose provate e vere, è un continuato amalgama di cose asserite dall’impunitario ma, quasi tutte, non provate e non vere.

Per conseguenza, essendo false le premesse, falsa doveva riuscire la illazione, cioè la sentenza che, per ciò, si risolvette in una grande iniquità.

Avanti a un Tribunale imparziale e coi metodi di procedura moderna, nessuno di quegli imputati, a rigore di risultanze processuali — nessuno — tranne Sante Costantini — avrebbe potuto essere probabilmente condannato per vera e constatata complicità nell’omicidio Rossi, neppure Ruggero Colonnello, neppure Innocenzo Zeppacori, neppure Bernardino Facciotti, i quali, se risultavano dagli atti processuali colpevoli di aver o promosso cospirazioni più o meno serie dirette all’abbattimento del Ministero Rossi e del Governo pontifício o di avere ad esse partecipato, se risultavano imputabili di reati, più tentati che eseguiti, contro la proprietà, quanto all’omicidio Rossi non risultavano — come i lettori hanno potuto vedere — complici necessari o cooperatori personali del delitto. Nulla dico di quei due sventurati di Filippo Facciotti e di Francesco Costantini non di altro rei, e l’uno e l’altro, che di essere fratelli minori, appendici, umbrae l’uno e l’altro dei loro due fratelli maggiori Bernardino e Sante, che essi quasi sempre seguivano e accompagnavano e di cui passivamente l’uno e l’altro subivano l’autorità e la suggestione.

I primi tre, a voler essere rigorosi più per le resultanze generiche che per le specifiche emerse in atti contro di loro, avrebbero potuto, tutto al più esser riconosciuti come complici non necesmrii ed esser condannati, tutt’al più — poichè pel decoro, pel prestigio del Governo pontifício avanti all’Europa qualcheduno — oltre Sante Costantini — bisognava pur condannare a dieci anni di galera e Filippo Facciotti e Francesco Costantini, tutto al più, avrebbero potuto esser condannati a quattro o cinque anni di reclusione; ma, a