Pagina:Pellegrino Rossi e la rivoluzione romana III.pdf/107


capitolo decimonono 95

«Non può ammettere la distinzione dell’Avvocato Gui sui riveli stragiudiziali; perchè al Capo del Tribunale, in tutti e due i casi, la religione e la coscienza obbligano il Presidente a non fare alcun carico di quei riveli, allorchè si discute la causa in merito ed esso Procuratore Generale Fiscale è certo che la stessa religione e coscienza consiglierà i presenti Giudici a non fare alcun carico ecc.

«Risponde poi all’Avvocato Frassinelli che il rivelo stragiudiziale Costantini, mentre non pregiudica lui, non nuoce ad alcuno.1 E poichè il Costantini scriveva al Gui nella supposizione che il suo rivelo fosse accettato e poichè questo è stato rigettato, la lettera resta insignificante.

«L’Avvocato Gui risponde; qualunque fosse la intenzione del Costantini nello scrivergli e chiedergli abboccamento, anche se lo avesse fatto nella supposizione e speranza che la sua domanda di comparire nuovamente avanti al Tribunale per farvi nuove deduzioni fosse stata accettata — mentre invece fu respinta — è sempre vero nondimeno che il Costantini abbia chiesto di abboccarsi col suo difensore: a ciò non osta alcuna legge: anzi si aggiunga che, a prescindere da domande dell’inquisito, il difensore ha sempre il diritto e il dovere di essere insieme, di essere in comunicazione col suo cliente fino al momento della decisione della causa in cui cessa il suo mandato. Egli invoca, quindi, nuovamente il disposto dell’articolo 389.

«Quanto alla distinzione da lui fatta sui riveli stragiudiziali, insiste nell’affermare che i riveli stragiudiziali fatti durante la ordinatoria debbono essere comunicati soltanto al capo del Tribunale per accettarli o rigettarli, ma quando si tratta già la causa e si discute non è ammissibile la pretesa fiscale.

«Quanto alla religione e alla coscienza ecc. ma quale dubbio? la difesa è pienamente d’accordo col Procuratore

  1. Qui veramente Monsignor Procuratore Generale, nella toga della sua improvvisazione — e probabilmente senza volerlo e senza accorgersene — non fu esatto: perchè il rivelo stragiudiziale Costantini gravava, e non lievemente, fra i sedici imputati, Gioacchino Selvaggi, senza tener conto del danno che avrebbe potuto fare al Ranucci, al Medori, ai Testa, ai Pennacchiini ecc.