Pagina:Pellegrino Rossi e la rivoluzione romana III.pdf/102

90 il processo di pellegrino rossi

Qui il Costantini fa la perorazione: ciò che egli ha detto esser la pura verità, lui essere innocente ecc.

Sante Costantini».


Tale è la confessione stragiudiziale di Sante Costantini, la quale presenta una tessitura di fatti immaginata con una grandissima abilità, con una abilità che dà prova della prontezza d’ingegno dello scultore fulignate, ma la quale oltre a non essere sussidiata di prove nè giudiziali, nè stragiudiziali, è anche in parecchi punti debole nella logica e lascia aperto l’adito a inoppugnabili obiezioni.

Evidentemente Sante Costantini non poteva dire la verità, non poteva, come fece il Trentanove nell’atto di fuggire dallo Stato, dire ai Giudici suoi; la sera del 14 novembre, per appuntamento fissatomi dal mio amico Angelo Bezzi, mi trovavo, verso le undici di sera, all’osteria del Fornaio in Via di Ripetta, insieme a Luigi Brunetti, a Filippo Trentanove, a Felice Neri, ad Antonio Ranucci ed al detto Bezzi, quando apparve il Dottor Pietro Sterbini che ci diede degli ubriaconi e delle carogne ecc.: evidentemente questa, che sarebbe stata la verità, il Costantini non poteva e non doveva dire perchè avrebbe peggiorato la già pessima condizione a lui fatta dalle resultanze processuali, di cui, durante i dibattimenti, egli aveva potuto misurare tutta la terribile gravità.

Allora, volendo pur fare un disperato tentativo con la speranza di poter mutare almeno in galera a vita l’estremo supplizio che incombeva su lui, Sante Costantini ricorse a quell’espediente di una rivelazione tardiva, che arrivava ad atti compiuti e nessun nuovo e importante elemento adduce va in processo, nessuna circostanza ignota di qualche valore arrecava in atti e che, quindi, non poteva tendere e non tendeva che ad attenuare la parte di responsabilità che a lui spettava nell’omicidio Rossi, non poteva tendere e non tendeva che a mitigare, a blandire, ad addolcire i contorni e il colorito della bieca e quasi truce figura di Sante Costantini quale scaturiva dalle risultanze processuali.

Riaffermare che lui non era stato l’esecutore materiale dell’omicidio Rossi, indicandone come, il Neri e come il Trentanove, il vero autore, dimostrare che lui si trovò là nel-