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trement, che corrisponde al nostro emolumento riposa su

basi diverse del tutto ca quelle stanziate nelle patrie leggi e.

ritenute nell’attuale progetto ; ma presso di noi costituirebbe un’incomportabile duplicazione di tassa.

Nè sarebbe giusto riscuotere la fassa d’insinuazione per un atto che la legge non assoggelta a tale formalitá, che non vi fa sottoposto dagl’interessati, e che quindi non produsse gli effetti derivanti da quella,

La Commissione pertanto, mentre al sommo desidera, come lo ha ripetutamente dichiarato, di fornire al Governo i pronti ed efficaci rimedi che esige l’attuale condizione fi- nanziaria, non potrá però mai ennuire se non alle sole pro- poste che sieno prima di tutto fondate ai dettaini della ‘giu- stizia. Tale non sembranvdole quella di cui si tratta, deve quindi proporvene l’annullazione, Nell’intento di ovviare a frodi che si commettevano in pregiudizio del Tesoro, ed affinchè questo non rimanesse perdente del diritto d’insinuazione sempre quando risultava dovuto secondo i veri principii della materia, l’articolo 31 della tariffa annessa al regio editto del 27 settembre 1822 stabili che fe sentenze pronunciate sopra oggetti pei quali si sarebbe dovuto stipulare un istrumento, andrebbero soggette sí al diritto d’’emolumento e sí al diritto d’insinuazione.

A non dissimile scopo tende l’articolo 106 del progetto ; la Commissione però ama meglio conservare il testo del surri- ferito arlicolo della tariffa del 1832, del quale ja giurispru- denza giá fissò il significato, e questo quindi sostituisce a quello. ,

L’articolo 107 contempia le sentenze dei tribunali esteri e dei regi consoli all’estero, delle quali si faccia uso in questi Stati, e viene cosí a colmare una lacuna dell’odierna legisla- zione.

L’articolo 108, stabilita la regola che la fassa si riparte fra i litiganti a ragione del rispettivo carico delle spese della causa, soggiunge saviamente, affinchè ciò abbia in realtá sempre effetto, che nel caso di assolutoria colla compensa delle spese, il privilegio del fisco sulla cosa caduta in conte- stazione non può esercitarsi pel conseguimento della quota di tassa dovuta dal vinto. Tale almeno è il senso che cre- diamo dover attribuire al secondo alinea di quest’articolo, malgrado quanto in proposito si legge nella sposizione dei Riotivi ; ad ogni modo in tal senso noi l’abbiamo compilato in termini chiari e precisi, come giustizia ed esattezza ri- chieggono.

Colle precedenti disposizioni del progetto si sono determi nati i casi nei quali è dovuta, in quotitá fissa o proporzio- nale, l’imposta di cui si tratta, come pure le persone cui ne incombe il pagamento.

Negli articoli che seguono si fissaso le attribuzioni, i di- rilli ei doveri dell’amministrazione demaniale, dei magi- strati, tribunali e giudici e dei loro segretari ; sí stabiliscono infine norme speciali per le prescrizioni relative a quest’im- posta.

Le generiche espressioni dell’articolo 109 non possono dar luogo a difficoltá. Rinnoviamo solo al Ministero la seguente raccomandazione fattagli in un elaborato rapporio presentato alla Camera il 9 giugno 1853 dall’onorevole Astengo : «Sará bene che il Governo provveda in via di regolamento alla percezione dei diritti d’emolumento sulle seatenze definitive dei giudici di mandamento, e ad esempio di quanto è ora stabilito pei segretari ed aliuari dei magistrati e dei tribu- nali (Manifesti camerali 45 marzo 1825, articolo 4, e 6 aprile 1858, articolo 2) autorizzi i segretari dei giudici ad esigere tali diritti con farne il versamento nelle casse dello Slato,

onde i litiganti non abbiano il disagio di portarsi alle tappe d’insinuazione per pagare fenuissime somme,»

L’ariicolo 410, dopo aver ordinato al segretario di tras- mettere all’agente demaniale copia delle sentenze ed ordi- nanze soggette ad emolumento, soggiunge che dovrá a tale effetto servirsi della prima copia in carta bollata, che rimet- terá poi ad una delle parti.

I motivi stessi per cui abbiamo, nella parte relativa alle tasse d’insinuazione, alleviati i pesi imposti ai notai senza corrispondente utilitá pel fisco, c’inducono anche qui a con- vertire, rispetto ai segretari, l’obbligo suddetto in semplice facoltá di valersi della prima copia che venga richiesta da una delle parti.

Omettiamo l’articolo 141 come quello che rimane senza oggetto a fronte del Codice di procedura civile assieme al quale andrá la presente legge in osservanza.

Pel pagamento della tassa non è dalle veglianti leggi asse- guato alcun termine. A fine di rimuovere gl’inconvenienti che indi ne derivano, propone il Ministero, con gli articoli 412 e 113, di stabilire che i’agente delle finanze, ove le parti non effettuino spontanee il pagamento, debba rilasciare un’appo- sita ingiunzione, e che, qualora esse parti non soddisfacciano all’obbligo loro. neanche entro il termine di frenta giorni dopo l’ibgiunzione, incorreranno in una sopratassa uguale alla metá della tassa non pagata.

In questo sistema, la decorrenza del termine dipenderebbe dall’arbitrio degli agenti delle finanze, non essendo loro pre- scritto per quanto tempo debbano aspettare l’ultroneo paga- mento prima di appigliarsi alla via ingiunzionale; d’altro lato pare eccessiva la quotitá della sopratassa.

Quindi è che la Commissione vostra ha divisato di fissare, pel pagamento della tassa, il termine di tre mesi dalla data

. della sentenza soggetta ad emolumento, di ordinare l’ingiun-

zione dopo spirato questo termine, e di ridurre la sopratassa al dieci per cente. í °

Si sono poi soppressi tanto l’alinea dell’articolo 112 quanto l’articolo LiX, essendosi generalizzate le disposiziuni ivi con- tenute, ed inserite nel titolo primo.

L’articolo 113, contemplando il caso in cui la tassa sia da altri anticipata invece del debitore, giustamente non per- mette alcun reclamo intorno alla quotitá di quella, salvo che contro l’amministrazione demaniale.

Ma annette inoltre all’’ammessibilitá di simili reclami una condizione che ci sembra esorbitante, qual sarebbe la prova che il debitore dovrebbe somministrare di avere eseguito il rimborso della somma stata per conto suo pagala. Non po- feado siffatta disposizione avere altro oggetts fuorchè Pinte- resse di colui che lia anticipata la tassa, ne segue che quando questi, benchè insoddisfatto del suo avere, consenta che venga dal suo debitore promossa una domanda contro l’am- ministrazione, cessa il motivo della disposizione medesima. E però si è fatta un’aggiunta relativa a questo caso.

L’articolo 416, riguardante il repertorio che i segretati debbono tenere degli atti soggelti ad emolumento, segna norme di esecuzione le quali troveranno sede piú opportuna © nel regolamento che dovrá susseguire l’emanazione di questa legge, ond’è che venne dalia Commissione soppresso.

Nessuna osservazione fu provocata dall’articolo 117.

Fermo rimanendo nell’articolo 118 il primo paragrafo, che impone l’ebbligo di menzionare in tutte le copie degli atti soggetti ad emolumento Ja data del pagamento della tassa coll’indicazione dell’uffizio in cui ebbe luogo, crediamo di dovere sopprimere il secondo paragrafo, che la stessa obbli- gazione addosserebbe non pure ai segretari, ma eziandio a