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Lo stesso crede la Commissione deversi stabilire per le do- nazioni.

Essa ha quindi in tal senso redaiti gli articoli in di- SCOTSO, :

Parte prima della tariffa.

Facendoci ora a ragionare della parte prima della tariffa relativa all’insinuazione, comincieremo dal rammentare che essa non comprende fuorchè tasse proparzionali e fisse. Dob- biamo poi riconoscere che i moltiplici atli a queste o a quelle tasse soggetti, secondo la diversa loro natura ed il disposto dagli articoli 3 e 4 del progetto di legge, vi si trovano assal bene e metodicamente classificati.

Nello stabilire le tasse proporzionali per i vari atti che loro vanno sottoposti, si è conservata la rispeltiva gradua- zione della legge francese del 22 frimaio e della patria ta- riffa del 1816, di modo che il trapasso di beni stabili, il tra- passo di beni mobili, la obbligazione e la liberazione sono tassati in quotitá progressivamente deerescenti della metá.

In tale sistema, il punto essenziale consiste nel fissare il diritto per la mutazione d’immobili, dal quale poscia gli ale tri, come sue parti aliquote, secondo l’ordine or detto, deri- vano,

Questo maggior diritto, nella tariffa di cui è caso, sta seritto in lire cinque, E qui vuolsi notare che calpiscona og- gigiorno la traslazione d’immobili tre tasse simultaneamente cioè il diritto fisso di tabellione, ed il diritto graduale por- tato dall’articolo 52 della tariffa del 1816, oltre il diritto pro- porzionale. Di piú, è dovuto un nuovo diritio proporzionale per la trascrizione. Ora, mentre di questi quattro diritti un solo è manfenulo, niuno contesterá, che il pubblico Tesoro debba essere compensato della perdita degli altri tre diritti, mediante l’aumento di quello, Richiamando poi qui le con- siderazioni che abbiamo esposte in prinzipio del presente di- scorso, siamo da esse naturalmente indetti ad ammettere la ministeriale proposta. E, dove sia questa da voi, signori, a- dottata, non avrele tuttavia, malgrado le attuali siretiezze erariali, imposto al paese che rappresentate un carico cosí grave come quello al quale, per questo rispetto, soitostanno da lunghi anni nazioni, le cui finanze:si trovano in condi- zioni di gran lunga superiori alle nostre. Cosí, per la ces- sione di stabili a titolo oneroso, si pagano al di d’oggi in Francia lire 6 05, e nel Belgio lire 8 85 per cento; è piú an- cora per la cessione a titolo gratuito.

kgti è però da avvertire che la parte dei diritti francesi e belgici suddetti eccedente [e quattro lire emerge da cen- tesimi addizionali e dal diritto di trascrizione; quindi i ni- nori diritti di enregisirement, che colpiscono alli cui non può risguardare la trascrizione, sono, in principale, dedetti da quella semina mediante divisione e suddivisioni per 2.

Non altrimenti avvisa la Commissione doversi procedere Piguardo alla nostra tariffa. Ritenendo perciò il maggior dritto come relativo per quattro lire all’insinuazione e per la restante lira alla trascrizione, vi proponiamo di tassare in lire due l’alienazione dei mobili, in una lira le obbligazioni, in 50 centesimi lc quietanze; brevemente, di ridarre del quinto tatti i diritti proporzionali contemplati nella tariffa, ad eccezione di quello concernente all’alienazione degli im- mobili. Onde emergerá la conseguenza giá acceanata piú so- Dra, che, cioè, gli attuali diritti proporzionali saranno au- mentati di un nono, e diverranno doppi di quelli stabiliti dalia tariffa del 1816, Pervoritá un maggior aumento ci par- rebbe troppo gravoso, nè sapresizo se caschbe un inaggior prodotto, giacchè potendosi quasi tutti gli atti, cui concerne

la nostra diminuzione, stipulare per scrittura privata, ne av» verrebbe che ben piú difficilmente si farebbero per istru- mento, e cosí perderebbe Perario per la minore loro quan- titá quello che potrebbe guadagnare per la maggiore quotitá dei diritti.

Conserveremo pertanio il diritto del cinque per cento, e diminuiremo di un quinto fulti gli altri diritti propor- zionali.

Premesse intorno alla quotitá di tali diritti queste generali riflessioni, poco, a signori, ne rimane a dirvi in ordine ai medesimi, Dobbiamo sole intrattenervi di qualche modifica- zione risultante dagli emendamenti fatti al progetto di legge o suggeritaci dal desiderio di coordinare in tutto la tariffa ai principii fondamentali sui quali riposa.

Cosí abbiamo iti prima soppresse tutte ie disposizioni ri- sguardanti sí la nuda proprietá e slil semplice asufrutto, non piú oecorrendo di far menzione nè di questo nè di quella nella tariffa, quando si adoiti la regola di sopra proposta, che ogni fassa stabilita sulla piena proprietá colpisce nella quo- titá medesima ilvalore tanto dell’usufrutto quanto della nuda proprietá.

Rispetto ai lucri dotali, si è aggiunto un articolo col quale verrebbero sottoposti al due per cento, come le donazioni di danaro.

Discorrendo poi gli articoli della tariffa, si è osservato che per l’obbligazione cui è tenuto il marito verso la moglie nei casi contemplati dall’articolo 2174 del Codice civile, non v°ha veramente alcuna disposizione che la colpisca d’un diritto, nè ad alcun diritto debbi andare soggetta, dacchè trae ori- gine dalla sola legge; ma, poichè sono sorti dubbi in propo- sito, ci è sembrato conveniente di scioglierli mediante appo- sita annotazione all’articolo BI.

Quanto ai diritti fissi, le cifre per essi inscritte nel pro- getto di tariffa corrispandono presso a poco a quelle della tariffa del 1816, rimanendo del resto abolito, come giá si è detto, il diritto tabellionale imposto dail’articolo BI della medesima. Nè si sono in questa parte imitate le leggi fran- cesi, dove troppo spesso si riscontrana tasse fisse in somme ragguardevoli, tali almeno pel proletario che da esse viene ingiustamente colpito nella stessa misura che il ricco. Il no- stro diritto fisso riiiene la natura di un tenue compenso, ben dovuto, secondo che pure si è di sopra avvertito, per la con- servazione dell’atto. .

Nan diedero luogo ad osservazioni relativamente a questi diritti che gli articoli in cui sono contemplati i testamenti ed i contratti di societá. sona

Sembra incongruo alla Commissione che il testamento pub- Dico, al quale generalmente sf appigliano i soli analfabeti e poco agiali, sia imposto, ceme stabilirebbe la tariffa, in somma maggiore che il testamento segreto, modo di disporre preferto dal ricco; onde la Commissione ha scambiato l’uno coll’altro dci proposti diritti,

Il contratto di societá fu oggetlo di specialissimo favare per parte della legge francese del 22 frimaio, la quale volle in tal modo rendere facile il poteute mezzo delle associazioni nell’interesse del commercio, La nosira tariffa del 1816 a- dottò il sistema della legge francese, ed esentò le costituzioni di societá da ogui diritto proporzionale, di qualsiasi specie fossero i beni dai soci conferiti alla secietá, Il progetto di tariffa segue simili norme, solo che nella societá universale colnirebbe del diritto di lire 2 25 gl’immobili recati alla massa da ciascun associato. Noi non contestiamo il favore che neritano le societá, ma riteniamo che tigual favore me- ritino pure i ciitadini, «però non possiamo assentire ad esor-